11 - 04
2019
Utilizzando una parafrasi letteraria, possiamo comunicare a tutti i nostri assistiti, che se all’Udienza del 10 aprile, innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, speravamo di incontrare, come il mugnaio Arnold nel racconto di Bertolt Brecht, “Un Giudice a Berlino”, probabilmente ancora non ci siamo trovati all’appuntamento. Ma non disperiamo, perché l’agognato incontro, anche se ha scarsissime probabilità di riuscita per le note ragioni di economia, rientra, comunque, nelle cose possibili, come i miracoli, che possono sempre verificarsi.
E questo perché nulla possiamo lamentare nei confronti del Presidente delle Sezioni, il quale ha condotto l’Udienza, durata dalle ore 10,00 alle ore 11,30, con grande serenità ed equilibrio, dando a tutte le parti tempi sufficienti per argomentare le proprie tesi, seguendone con attenzione i contenuti che hanno presentato anche profili procedurali di assoluta novità.
In questo contesto, la complessa decisione interpretativa dell’art. 3 D.Lgs. 165/1997 verrà sicuramente accompagnata anche dalla definizione delle due questioni preliminari sollevate dal Procuratore Generale. Questi, infatti, nella sua qualità di rappresentante dello Stato, e con esso delle esigenze di bilancio economico dell’INPS, ha assunto un ruolo primario e condizionante nel corso di tutta l’Udienza sino alla replica finale.
Infatti, oltre a schierarsi decisamente per la conferma della tesi interpretativa dell’INPS, che esclude l’applicabilità dell’art.3 ai militari affetti da patologie invalidanti a prescindere dal requisito anagrafico, l’Ufficio della Procura Generale ha eccepito in via preliminare :
A) l’inammissibilità dell’Ordinanza del Presidente della Corte dei Conti che ha posto la Questione di Massima per carenza di motivazione, alla luce dell’insussistenza di un contrasto giurisprudenziale in sede di appello dove le sentenze nr. 31 e 29 della I^ e II^ Sezione avevano già univocamente affermato la validità delle tesi interpretative dell‘INPS. Pertanto non essendo giustificato tecnicamente e giuridicamente il ricorso alle Sezioni Riunite, queste ultime non avrebbero dovuto pronunciarsi sulla questione interpretativa portata al suo scrutinio;
B) l’inammissibilità degli interventi ad adiuvandum, dispiegati dal nostro studio legale e da quello degli Avv.ti. Ruta-Iammatteo, in quanto tale tipologia di intervento non sarebbe prevista dal nuovo Codice della Giustizia Amministrativa che farebbe riferimento solo all’intervento ad excludendum e non a quello attivato dal collegio difensivo che si era affiancato alla difesa del ricorrente principale. Per tale ragione ne richiedeva l’estromissione dal giudizio in quanto ritenute parti ex lege non ammesse a partecipare a tale tipologia di contenzioso.
Le due eccezioni si prefiggevano il raggiungimento di due chiari obbiettivi. Un primo, costituito dal tentativo di portare le Sezioni Riunite, non correttamente investite della Questione di Massima. sollevata dal Presidente della Corte, a non pronunciarsi su di essa. In tal modo chiedendo di lasciare in piedi i giudicati delle Sezioni di Appello come decisioni nomofilattiche ed evitando, nel contempo, il rischio, per quanto limitato, di subire una decisione contraria. Un secondo, costituito dal tentativo di estromettere totalmente dal giudizio le parti intervenienti, e ciò onde evitare di misurarsi con le tesi interpretative contrarie dalle stesse formulate.
Il Presidente delle Sezioni nel prendere atto della posizione assunta dalla Procura Generale, anziché disporre il contraddittorio sulle questioni pregiudiziali e far ritirare la Corte per statuire sulle stesse, decideva invece per la prosecuzione del giudizio, chiamando alla discussione della causa la difesa del ricorrente che si riportava a giustizia sulle eccezioni del Procuratore Generale, e nel merito, al contenuto della comparsa di costituzione. A seguire l’avvocato dell’INPS dopo essersi rimesso a giustizia sulle questioni pregiudiziali, insisteva per l’accoglimento della tesi interpretativa sostenuta dall’Ente, sviluppandone l’ermeneusi sistematica senza nulla di nuovo apportare alla giurisprudenza favorevole richiamata, ivi compresa quella delle inibitorie e dei Giudizi di Appello della I^ e II^ Sezione, per cui chiedeva l’accoglimento della propria domanda giudiziale con reiezione di quanto contrariamente prospettato.
A questo punto dell’Udienza, il Presidente delle Sezioni Riunite ha dato la parola alle difese delle parti intervenute, invitandole anche a prendere posizione sulle eccezioni preliminari assunte dalla Procura Generale oltre a prospettare le proprie ragioni interpretative nel merito.
Chiamato alla discussione, lo Studio Chessa, a difesa dei propri assistiti, si è opposto alle eccezioni della Procura, denunciandone l’infondatezza giuridica. In particolare assumeva la regolarità dell’Ordinanza Presidenziale di proposizione della Questione di Massima in quanto, nella sua estrema sinteticità, rappresentava il notevole contrasto giurisprudenziale esistente presso le Corti Territoriali ed individuava chiaramente quello che era il thema decisorio cui le Sezioni Riunite erano chiamate a statuire. Evidenziava altresì come la stessa, fosse stata proposta in data 24 gennaio 2019 , cioè anteriormente alle pronunzie occorse a seguito dei gravami e come non si fosse formata ancora una nomofilachia sul punto controverso mancando ancora una decisione della III^ Sezione.
Proseguiva, inoltre, con la richiesta di respingimento della seconda eccezione in punto di estromissione dal giudizio delle parti intervenute. Infatti evidenziava come l’istituto processuale dell’intervento sia previsto dal Codice di Giustizia Contabile innanzi alle Sezioni Riunite nella forma dell’intervento ad exludendum, tipologia che non esclude quello ad adiuvandum dispiegato dagli assistiti dello Studio Chessa. Infatti, l’intervento dispiegato era di natura adesiva dipendente, quindi limitato all’interpretazione della norma in quanto non portava nel suo seno delle domande nuove e trovava la sua ragione nell’osservanza dell’obbligo dello “stare decisis” cui avrebbe dovuto attenersi la I^ Sez. della Corte Centrale di Appello in sede di trattazione del gravame la cui udienza era stata fissata per il 30 settembre 2019. Esisteva quindi oltre che una connessione oggettiva , soggettiva e di titolo anche una ragione giuridicamente qualificata che legittimava la propria presenza nel procedimento celebrato innanzi alle Sezioni Riunite.
Nel merito, infine, dopo essersi riportato ai contenuti della propria comparsa per intervento con la quale si analizzava ai fini iterpretativi la genesi e l’evoluzione storica degli istituti giuridici del “moltiplicatore” e della “ausiliaria”, ha soffermato, con l’assenso presidenziale, la propria discussione esclusivamente sul comma 8° dell’art.3 D.Lgs.165/1997 e sull’art. 2229 COM commi 1° e 6°, evidenziando come la loro mancata valutazione in sede di analisi sistematica da parte dell’INPS e le criticità della Sentenza nr. 29 della I^ Sezione di Appello, non fosse riuscita a rimuovere il perso significativo che gli stessi rivestivano. Concludeva, quindi, per l’accoglimento della tesi difensiva che vuole applicato l’art. 3 D,.Lgs. 165/1997 ai militari affetti da patologie invalidanti a prescindere dal requisito anagrafico.
Lo Studio Ruta-Iammatteo, nel prendere la parola si è associato a quanto da noi sostenuto riguardo le eccezioni sollevate dalla Procura Generale, chiedendone anche sulla scorta di diverse motivazioni la reiezione. Nel merito, ha sviluppato la tematica riguardante la disciplina della ausiliaria, cui il proprio assistito, un ufficiale dell’arma, risultava escluso, da una parte aderendo alle nostre interpretazioni e dall’altra prospettando anche un profilo diverso legato allo status degli ufficiali. Giungeva, comunque, a rassegnare le proprie conclusioni aderendo integralmente a quelle sostenute dal nostro studio.
Dopo breve replica della Procura Generale, il Presidente delle Sezioni Unite ha chiuso l’Udienza riservandosi ogni decisione che dovrebbe avvenire entro al massimo alla fine di giugno 2019.
Questo è il riassunto di quanto accaduto e mi dispiace che la narrazione non sia di facile comprensione a causa dei tecnicismi, non sempre comprensibili, di cui è infarcita. Però, credetemi, non poteva essere fatta diversamente.
A questo punto, è difficile ipotizzare quale tipo di decisione assumeranno le Sezioni Riunite.
La Sentenza sarà sicuramente importante sotto il profilo procedurale, perché il Giudice della Nomofilachia Contabile dovrà esprimersi per la prima volta sia sui requisiti di ammissibilità che dovrà avere l’Ordinanza Presidenziale di proposizione delle Questioni di Massima, sia sulla dispiegabilità dell’intervento adesivo dipendente da parte di terzi interessati e quindi sulla legittimità della loro partecipazione ai processi innanzi alle Sezioni Riunite.
Tutto ciò, se sarà importante per la giurisprudenza processualcontabile futura, non incide minimamente sulla questione di merito né darà risposta all’unica domanda cui i più pragmatici tengono: “Ma insomma!! Abbiamo diritto o no all’applicazione del Moltiplicatore???”.
Innanzi alle Sezioni Riunite, presiedute da un Magistrato sereno ed equanime, siamo riusciti a tenere ancora accesa la fievole luce della speranza, anche perchè le nostre interpretazioni non sono risultate scalfite più di tanto dall’iniziativa aggressiva dell’INPS e della Procura Generale.
Però la Ragion di Stato, e l’esigenza di equilibrio di bilancio dei conti dell’INPS, esercitano un forte peso, richiamato anche dalla Procura Generale, sulla soluzione di questo complesso giudizio.
In questo clima costellato di nere nubi sfavorevoli, un solo fatto ci conforta. Nell’interesse dei nostri assistiti, non abbiamo mai smesso di cercare “Un Giudice a Berlino”, e chissà se, contro tutto e contro tutti, non si abbia l’imprevista avventura di incontralo veramente.
Arezzo – 11 Aprile 2019
Avv. Guido Chessa
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