30 - 09
2019
Con Ordinanza nr. 035/19 pubblicata il 26 settembre, la Prima Sezione della Corte dei Conti Centrale di Appello riunita all’Udienza del 24 settembre in sede cautelare, ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dall’appellante Ministero della Difesa, sostenuta anche dall’INPS, avverso la Sentenza nr. 104/2018 della Corte Territoriale della Sardegna.
Il GUP sardo, infatti, aveva statuito per l’applicabilità dell’art. 54 DPR 1092/73, in favore di un ricorrente, pensionato con il sistema misto e che vantava una anzianità di servizio utile ben superiore alla forbice dei 15/20 anni, per cui il Ministero della Difesa, nell’impugnare la decisione ne aveva richiesto la sospensiva della provvisoria esecutività.
Nel pubblicare il testo del provvedimento, concessoci dall’avv.to Elena Pettinau nostro professionista di riferimento in Sardegna (sito www.studiolegalepettinau.it) rileviamo con piacere, come la Prima Sezione, riportandosi ad altre decisioni di merito favorevoli all’applicazione dell’aliquota del 44%, abbia respinto la richiesta di sospensiva assumendo, proprio sulla base dei precedenti, la carenza del fumus boni iuris.
La decisione, in linea col precedente della stessa I Sezione ( Sent. Nr. 422/18) e con le plurime sentenze della Seconda Sezione (Sentenze nr. 61/19; 197/19 ; 205/19 ; 208/19 e 310 del 9.9.2019), ne rappresenta certamente un consolidamento importante seppur parziale.
Quindi, restando in piedi tutte le valutazioni già espresse nell’articolo precedente, prendendo atto dell’orientamento favorevole della I^ e della II^ Sezione, non ci rimane che attendere gli sviluppi futuri.
Arezzo – 30 Settembre 2019
Avv. Guido Chessa
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