20 - 04
2020
Nell’incessante contesa giudiziaria che ci vede coinvolti per affermare l’applicazione dell’art. 54 DPR 1092/1973 in favore di tutti i militari andati in pensione con il sistema misto e che vantavano al 31.12.1995 un’anzianità di servizio utile di almeno 15 anni (e meno di 18 anni), nell’ultimo bimestre abbiamo registrato delle incisive conferme giurisprudenziali che hanno segnato dei punti a favore dei pensionati.
La Seconda Sezione Centrale di Appello
riforma la prima sentenza contraria
della Corte dei Conti Veneto e ulteriori novità.
In particolare, ripercorrendo la giurisprudenza della Corte Centrale, risultano pubblicate numerose sentenze positive e la sola 175/2019 della Terza Sezione come sfavorevole, di seguito le più significative:
Prima Sezione Centrale, Sentenze 422/2018 e nr.30/2020;
Seconda Sezione Centrale Sentenze nr. 61/2019; 197/2019; 205/2019;208/2019; 310/2019; 369/2019; 370/2019, 394/2019, 19/2020; 21/2020;57/2020.
Terza Sezione Centrale sentenze 175/2019 sfavorevole; successivamente disattesa dalle sentenze 199/2019, 266/2019; 267/2019 e 228/2019.
A fronte del quadro giurisprudenziale descritto, l’INPS non mostra alcuna intenzione di adeguarsi allo stare decisis legato alla nomofilachia raggiunta sull’interpretazione dell’art.54.
In particolare, l’ENTE ne contesta la sussistenza:
1°) da una parte sostenendo che attraverso la prima Sentenza 175/2019 della Terza Sezione si sia integrato un contrasto interpretativo orizzontale in appello per cui ha più volte richiesto il rinvio della vexata quaestio al sindacato delle Sezioni Riunite;
2°) dall’altra parte, facendo leva sulla posizione assunta da alcuni GUP delle Corti Territoriali (Trentino alto Adige, Lombardia, Abruzzo e soprattutto il Veneto) che nell’esercizio del principio del libero convincimento,continuano a respingere i Ricorsi in I° Grado. Infatti, pur affermando la piena consapevolezza dell’esistenza delle numerose sentenze di secondo grado, ne dissentono dai contenuti, evidenziando alcune assunte criticità riguardanti soprattutto la scala di accrescimento da applicare all’aliquota del 44% per quei pensionati che al 31.12.1995 non avevano raggiunto i 18 anni di anzianità di servizio utile.
Riguardo la prima problematica, quella del contrasto orizzontale in appello che sarebbe integrato dalla sentenza 175/2019, tutte le Sezioni Centrali hanno in più circostanze respinto la domanda dell’INPS, assumendo l’assenza dei presupposti di legge per investire della questione il sindacato delle Sezioni Riunite. Si rammentano le Sentenze nr. 30/2020 della Prima Sezione, la 208, 310, e le numerose a seguire sopra indicate della Seconda Sezione nonché le sentenze 199, 266, 267 e soprattutto la 228/2019 della Terza Sezione.
Ne consegue che la possibilità di andare alle SSRR è ormai del tutto esclusa in quanto tutte le Corti Centrali ritengono ormai definita l’interpretazione dell’art. 54.
Riguardo, invece, la seconda problematica, quella riguardante la contestazione della nomofilachia della norma da parte di alcune Corti Territoriali, le Corti Centrali hanno già respinto quella prospettata dal GUP del Trentino Alto Adige (Sent.228/2019 Terza Sezione) e dal GUP della Lombardia (Sent. 267/2019 Terza Sezione e due sentenze fra quelle di recentissima pronuncia nr. 68,69,70 e 71/2020 della Seconda Sezione) nonché di due dei GUP Veneti (Sent. 21/2020 e 57/2020 oltre alla significativa nr. 19/2020 della Seconda Sezione).
In pratica, con la citata giurisprudenza della Corte Centrale di Appello, queste ultime stanno realizzando un’opera, speriamo progressiva, di sgretolamento del fronte della contestazione della nomofilachia della norma avanzata dalle Corti territoriali.
Restano ancora in piedi le due sentenze dell’Abruzzo la nr. 10 e la nr. 77 del 2019 (salvo altre) ed alcune delle sentenze del Veneto, la cui intera Sezione è ormai unanime nell’evidenziare le criticità delle decisioni assunte in Appello.
Riguardo quest’ultima Sezione Territoriale, la Seconda Sezione di Appello, ha preso decisioni significative circa la posizione assunta dalla sua magistratura.
Infatti con la sentenza nr. 19/2020 ha confermato in appello la Sentenza nr. 254/2018 (una delle prime assunte dall’unico GUP del Veneto che riteneva l’art. 54 applicabile a tutti i militari, successivamente allineatosi alle posizioni negatorie degli altri colleghi) e poi, con sentenza 21/2020 ha riformato in appello la sentenza nr. 13/2019 emessa dallo stesso GUP che nel frattempo aveva cambiato orientamento. A ciò deve aggiungersi la rilevante decisione assunta con la Sentenza nr. 57/2020 con la quale la Seconda Sezione ha riformato la prima sentenza contraria della sezione territoriale del Veneto n° 46/2018, emessa da altro GUP e che aveva ed ha rappresentato, sino agli appelli più recenti dell’INPS uno dei cavalli di battaglia dell’interpretazione “restrittiva” dell’art. 54 in questione.
In base alla decisioni sopra evidenziate, l’orientamento in materia assunto dalle Sezioni Centrali, appare sufficientemente definito, e richiede semplicemente di essere ulteriormente integrato e completato (Sezione Abruzzo).
Il prossimo 23 giugno, pandemia permettendo, il nostro studio legale andrà a discutere, proprio innanzi alla Seconda Sezione Centrale, gli appelli interposti avverso le sentenze 47 e 56/2019 redatte da altri due GUP del Veneto, e se i gravami dovessero essere accolti sarà sempre più difficile per i GUP della sezione territoriale, riguardo ai ricorsi che sull’art. 54 sono stati ivi inoltrati e risultano pendenti, trovare “nuovi” argomenti per eludere lo stare decisis.
Nella situazione descritta, per quanto tecnicamente complessa nella sua esposizione, il consiglio ai pensionati rimane quello di promuovere comunque le azioni giudiziarie contro L’INPS, anche perché quest’ultima, se non convenuta in giudizio, difficilmente provvederà a ricalcolare “sua sponte” le pensioni in mera sede amministrativa.
Sentenza
Sentenza 57 del 2020 Seconda Sezione Centrale di Appello
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Arezzo – 20 APRILE 2020
Avv. Guido Chessa
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