09 - 07
2020
Il quadro interpretativo dell’art. 54 si è di recente ulteriormente rinforzato con le Sentenze nr. 158 del 23/6 pubblicata i 30.6.2020 e nr. 168 del 23/6 pubblicata il 7.7.2020, pronunciate dalla Seconda Sezione della Corte dei Conti Centrale di Appello, con le quali, in accoglimento del gravame interposto dal nostro studio legale, sono state cassate le Sentenze nr. 47/2019 e nr. 3/2019 della Corte Territoriale del Veneto.
Senza voler personalizzare la giurisprudenza richiamata, ci preme rilevare come la Seconda Sezione Centrale sia stata e sia attualmente presieduta dallo stesso Presidente che aveva sottoscritto la sentenza nr. 175/2019 (Unica sentenza di Appello sfavorevole all’applicazione dell’art. 54), e come tali decisioni, aggiungendosi alle altre numerose pronunziate dalla Seconda Sezione, vengano ormai a marcare un orientamento definitivo delle Corti Centrali di Appello.
A questo punto, per la posizione dei militari soggetti al regime pensionistico misto che, al 31.12.1995 avevano maturato un servizio utile fra i 15 anni e meno di 18 anni, si è formata una nomofilachia orizzontale di fatto per l’applicazione dell’aliquota del 44%. Unico tassello che manca ad una inaggredibile nomofilchia è costituito dalla posizione che sul punto verrà ad assumere la Corte dei Conti di Appello della Sicilia, di cui si attende la prima decisione.
Un quadro leggermente più articolato, si presenta invece riguardo quei militari che al 31.12.1995 avevano maturato un servizio utile ai fini del calcolo pensionistico inferiore ai 15 anni.
In questa seconda fattispecie, ormai sanato il contrasto esistente fra la Prima e la Seconda Sezione (Vedasi nostro articolo con Link di riferimento), non ci rimane che attendere le sentenze sul punto della Terza sezione Centrale di Appello e della Corte di Appello della Sicilia.
Ma ciò che lascia decisamente perplessi, è l’incrollabile pervicacia con cui il GUP dell’Abruzzo e quelli del Veneto, stiano proseguendo la “loro personalissima battaglia interpretativa” su due linee strategiche diverse.
Infatti un solitario GUP dell’Abruzzo, dopo aver emesso numerose sentenze di respingimento dell’art.54, con la Sentenza nr. 29/2020 del 27.5.2020, ha apparentemente mutato orientamento accogliendo il ricorso per l’applicazione della norma in questione, ritenendo però doversi applicare il comma 9° dell’art. 54, cioè l’aliquota del 2,20 % (anziché il 2,93%) sino al 20° anno e quindi ben oltre il 31.12.1995. Questa nuova ed estemporanea interpretazione “in peius” dell’art. 54 (Che va al di sotto dell’aliquota del 2,33 in atto indebitamente applicata dall’INPS) sarà certamente oggetto di severa censura- quale aberratio giuridica- da parte del Nostro Caro Collega Avv. MassimoVitelli.
I GUP del Veneto, invece, dopo aver eluso per mesi il problema, piegandosi “obtorto collo” solo dopo reiterate bocciature in sede di Appello, hanno ritenuto l’ormai consolidata interpretazione delle Corti Centrali quale “norma di diritto vivente”, e quindi, seguendo l’indirizzo promosso alla fine del 2019 dalla Corte Territoriale della Sicilia, hanno ritenuto la possibile sussistenza di profili di incostituzionalità.
Per tali ragioni, tre nostri procedimenti di primo grado pendenti innanzi alla Corte dei Conti di Venezia, sono stati rinviati al prossimo dicembre con Ordinanze dei GUP che chiedono all’INPS una serie di dati fattuali (Vedasi il testo di una delle Ordinanze) ed ai Militari ricorrenti l’esplicitazione delle operazioni matematiche applicate per il ricalcolo della pensione che hanno richiesto.
Ciò al fine di verificare se la “norma di diritto vivente” in cui si estrinsecherebbe l’interpretazione dell’art.54 prospettato dalle Corti Centrali, presenti, nei suoi contenuti fattuali, quei profili di incostituzionalità, presupposto necessario per sottoporne l’ermeneusi al vaglio del Giudice delle Leggi.-
Per mero dovere di cronaca, notiamo che l’INPS non ha ancora ottemperato a similare ( e per la verità meno dettagliata) richiesta rivoltaLe dalla Corte Territoriale della Sicilia, e che i nostri diritti di ammissione al contraddittorio sul punto, risultano ad oggi elusi in Sicilia o fortemente compressi come accade per il provvedimento del GUP Veneto.-
Per ora, quindi, nell’attesa del “Dossier INPS” non ci rimane che insistere per l’ammissione al contraddittorio e per dire la nostra che in parte abbiamo già esplicitato nelle pagine di questo Sito.
Articoli sulla Questione di costituzionalità
→ I° Capitolo – Eguaglianza e ragionevolezza
→ II° Capitolo – Equilibrio di Bilancio.
Allegati
Ordinanza GUP Veneto
Sentenza 168 del 2020
Corte Dei Conti
Sezione Seconda Giurisdizionale
Centrale d’Appello
* * *
Arezzo – 9 LUGLIO 2020
Avv. Guido Chessa
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