Articolo 54 – Alle Sezioni Riunite il 25 Novembre
Formato un primo collegio difensivo

Articolo 54 – Alle Sezioni Riunite il 25 Novembre<br/>Formato un primo collegio difensivo
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articolo 54 alle sezioni riunite il 25 novembre formato un primo collegio difensivo

Come preventivato nei nostri articoli pubblicati il primo ed il cinque ottobre u.s., le controversie interpretative che investono l’art.54 D.P.R 1092/1973 sono approdate al fisiologico destino delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti Centrale in Appello investite da ben tre questioni di massima.

Infatti con l’Ordinanza nr. 12 del 12.10.2020 del Presidente della Corte dei Conti Centrale (Vedi Link) è stata sollevata la Questione di Massima nr. 710/SR/QM/PRES con Udienza di trattazione fissata per il 25 Novembre 2020 alle ore 10, inoltre con le Ordinanze nr. 26 e 27 emesse il 14.10.2020 dalla Prima Sezione della Corte dei Conti Centrale in Appello sono state sollevate altre due questioni di massima che, avendo lo stesso oggetto, verranno probabilmente assorbite dalla prima.

Grazie alla disponibilità del Collega Avv.to Claudio Buccoleri Mangiaracina del Foro di Palermo ed unitamente al Collega Avv.to Claudio Parisi del Foro di Napoli, abbiamo costituito un collegio difensivo per essere presenti, a tutela dei diritti dei pensionati, all’Udienza delle Sezioni Riunite.

In quella sede, il Giudice della Nomofilachia dovrà esprimersi sull’interpretazione dell’art. 54 Dpr 1092/1973, sia riguardo l’applicabilità o meno generalizzata della norma a tutti i militari che al 31.12.1995 vantavano una anzianità di servizio utile fra i 15 ed i 18 anni non compiuti, e sia quella dell’applicabilità o meno, in favore di chi vanta un’anzianità utile inferiore ai 15 anni, della aliquota più favorevole del 2,93 annuo.

La decisione, è di particolare rilievo, in quanto è finalizzata a rimuovere ogni contrasto interpretativo sull’art. 54, stabilendo se è da applicare nel sistema pensionistico dei militari (Comparto difesa e sicurezza) quanto sostenuto dall’INPS oppure al contrario quanto rivendicato dai pensionati.

Né pare opportuno, nella situazione ermeneutica descritta, avventurarsi in previsioni che si potrebbero rilevare imprudenti. Anche perché, se è vero che i numeri, sia in primo che secondo grado ci danno ragione, è vero anche che gli stessi rappresentano solo un orientamento che potrebbe essere sempre smentito. Infatti non va sottovalutata l’influenza che, sugli esiti finali del giudizio, potrebbe assumere, quale parte essenziale in causa, la posizione della Procura Generale presso la Corte dei Conti Centrale.

Inoltre, le variabili di natura metagiuridica che investono il giudizio, sono molteplici, andando dalla composizione del Collegio (Sono 7 giudici), alla sua trattazione in epoca Covid19 (Se solo cartolare o anche in presenza o da remoto), all’incidenza delle assunte esigenze di bilancio che verranno sicuramente prospettate dall’INPS, alla disciplina di Udienza in ipotesi di trattazione in presenza (Limiti alla trattazione orale con un solo difensore ammesso alla discussione) e, come detto, alla tipologia di posizione che assumerà la Procura Generale per favorire la tesi ermeneutica dell’INPS e con essa gli interessi dello Stato..

A questo complesso panorama giudiziario, noi abbiamo risposto unendo le forze e componendo un collegio difensivo (Avv.ti Chessa Guido, Parisi Claudio e Buccoleri Mangiaracina Claudio) in grado di assicurare, attraverso una qualificata Comparsa di Costituzione cartacea prodotto di un impegno comune, la miglior difesa possibile degli interessi dei nostri assistiti e con essi di tutto il Comparto Difesa e Sicurezza.
Questo in evasione di un dovere etico-professionale che ci vuole sempre vigili e presenti, con convinzione, sino alle Magistrature Superiori.

Allegati

ORDINANZA PRESIDENZIALE n°12

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Arezzo – 30 OTTOBRE 2020

Avv. Guido Chessa

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