GLI EFFETTI DELLA SENTENZA SS.RR. 1/2021
GIURISPRUDENZA e CRITICITÀ

GLI EFFETTI DELLA SENTENZA SS.RR. 1/2021<br/>GIURISPRUDENZA e CRITICITÀ
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gli effetti della sentenza sezioni—riunite 1 2021 giurisprudenza e criticità

I principi di diritto stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Riunire riguardanti la definizione dell’aliquota del 2,445% applicabile nelle due ipotesi, quella del range fra 15/-18 e quella dei -15 (su cui sono già maturate sentenze territoriali contrastanti), ai pensionati soggetti al regime misto per ogni anno di servizio utile al 31.12.1995, sta già creando non pochi problemi interpretativi nella sua applicazione in primo grado.

Al di là quindi delle ipotesi di “contestazione” della Sentenza che si ritengono o di difficile successo o impraticabili o ancora da maturare, quali:

  1. Impugnativa in Cassazione (Artt. 111 comma 8° Carta Cost. in combinato all’art. 362 cpc e 207 CGC) da esperire entro 60 gg. dal deposito della sentenza, con richiesta di annullamento per motivi di giurisdizione legati all’abuso di potere. Esperibile solo dalle parti processuali presenti nel giudizio innanzi alle SS.RR., viene ritenuta da questo studio di difficilissima riuscita. Ci si trova, infatti, innanzi ad una interpretazione, costituzionalmente orientata, legata alle note discrasie del complesso sistema pensionistico e delle riforme che l’hanno investito, che appare difficilmente cassabile dalla Suprema Corte stante l’analitica motivazione dei singoli passaggi ermeneutici resa dalle Sezioni Riunite.

  2. Ricorso alla CEDU, (Esperibile entro 6 mesi dalla definitività della norma o del principio di diritto affermato) impraticabile perché, allo stato, non supererebbe i criteri di ricevibilità fissati dall’art. 35 paragrafo 1° della Convenzione CEE, in quanto la Sentenza delle Riunite, essendo ancora modificabile ex art. 117 CGC su richiesta motivata delle Sezioni Centrali, non costituisce, attualmente, principio di diritto definitivo e diritto vivente a tutti gli effetti. Non va dimenticato, poi, che le sentenze della CEDU, non producono effetti generalizzati (Come quelle della Corte Costituzionale) ma solo ed esclusivamente in favore del o dei ricorrenti promotori.

  3. Questione di Costituzionalità, avendo le SS.RR. operato una interpretazione costituzionalmente orientata, la prima ipotesi, quella del range 15/-18, non può essere sollevata dalla Giurisdizione Ordinaria, in quanto trattandosi eventualmente di conflitto fra organismi dello stato (potere Giudiziario e potere Legislativo), legittimato a sollevare la relativa questione è solo il potere legislativo cioè il Parlamento.

Invece, ove le Tre Corti Centrali si conformassero ai principi di diritto fissati dalla Sentenza delle SS.RR. (e siamo in attesa di tali decisioni), questi ultimi costituirebbero definitivamente diritto vivente. Si aprirebbe, allora, lo spazio anche ai difensori, per chiedere una valutazione prognostica di legittimità costituzionale al Giudice del Giudizio (sia di primo che di secondo grado), soprattutto riguardo alla ipotesi dei -15, laddove venisse confermata l’interpretazione che a questi non si applica l’aliquota del 2,445% stabilita, invece, per l’ipotesi del range 15/-18.

Riguardo Tale seconda prospettiva (Di incostituzionalità endogena all’interpretazione delle SS.RR. divenuta diritto vivente), sarà quindi necessario attendere le decisioni delle Sezioni Centrali ed altri eventuali contrasti che stanno maturando con le prime decisioni assunte dalle Corti Territoriali, per poter valutare se proporre o meno la questione di costituzionalità.

Passiamo ora ad analizzare sinteticamente l’attuale quadro giurisprudenziale che ci interessa.

A) LA SITUAZIONE IN GRADO DI APPELLO

Il quadro che si presenta in questo momento in Appello, considerato che tutte le difese, o quasi, hanno provveduto ad integrare le loro domande con “emendatio libelli” prevedendo la subordinata richiesta di applicazione dell’aliquota del 2,445%, appare assolutamente incerto e destabilizzante. A tale proposito, sarà necessario attendere alcuni giorni ancora per conoscere le decisioni delle Corti Centrali di Appello che alle Udienze del 22 gennaio (la 3^ Sezione e la 1^ Sezione) e del 28 gennaio (La 2^ Sezione) hanno trattenuto in decisione numerosi appelli riguardanti l’ipotesi dei 15/-18 ed alcuni riguardanti il caso dei -15.

Infatti, se tutte le Sezioni intenderanno uniformarsi ad entrambi i principi di diritto fissati dalla Sentenza 1/2021 delle SS.RR., l’aliquota del 2,445% in quota retributiva per i misti, almeno per l’ipotesi dei 15/-18 assumerà carattere di definitività giurisprudenziale, venendo a vincolare sia i giudici di primo che di secondo grado, divenendo detta interpretazione l’unica applicabile in quanto “diritto vivente”.

Se invece, anche una sola delle Sezioni Centrali (in quanto alle Sezioni Territoriali il Legislatore non ha riservato tale potere), ritenesse ai sensi dell’art.117 cgc di non uniformarsi, esprimendo il proprio motivato dissenso, la questione di massima verrebbe nuovamente proposta alle Sezioni Riunite per un nuovo giudizio riguardante i profili del dissenso.

Con la conseguenza di riaprire un periodo di incertezza in attesa della nuova decisione

Quindi, non ci rimane che attendere nella speranza che l’orizzonte si chiarisca almeno in parte.

B) LA SITUAZIONE IN PRIMO GRADO

Il quadro che si presenta riguardo ai giudizi di Primo Grado, celebrati nei 25 giorni dal deposito della Sentenza delle Sezioni Riunite, pur in presenza dell’obbligo del GUP di adeguarsi ai principi di diritto ivi stabiliti, appare come sempre non omogeneo, contraddittorio ed in alcuni casi capziosamente contrario ai pensionati.

1°) Riguardo all’Ipotesi 15/-18, la gran parte delle Corti Territoriali, sia a fronte delle Note Difensive scritte presentate dai Difensori che di propria iniziativa, recependo il vincolo di adeguamento al sopravvenuto nuovo principio, hanno pronunziato sentenze di parziale accoglimento delle domande subordinate, condannando l’INPS al ricalcolo della pensione con applicazione dell’aliquota del 2,445% (o del 2,44%) per gli anni di servizio utile maturati dal ricorrente al 31.12.1995 ( Lombardia 15/2021; Basilicata 1/2021;Marche 41,42,43,44,45 e 48/2021; Calabria nr.2, 7, 9 e 15/2021; Sicilia 45/2021 ed altre).

La Corte del Lazio (Sentenze nr. 7 e 12/2021), invece, in ottemperanza al principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (non integrato dalla domanda subordinata), ha erroneamente respinto il ricorso (Doveva infatti accoglierlo parzialmente essendo obbligata all’applicazione di quanto stabilito dalle SS.RR) disponendo per il rinvio degli atti all’INPS per l’applicazione dell’Aliquota del 2,445%.

Infine, “in cauda venenum”, la Corte Territoriale del Veneto che pare portatrice di una giurisprudenza esclusiva, la quale ha ritenuto la modifica del “quantum petitum ”(cioè la richiesta di applicazione in subordine dell’aliquota del 2,445%) una domanda nuova e quindi inammissibile. Per cui, non sentendosi, evidentemente, vincolata all’obbligo di applicazione del sopravvenuto principio di diritto fissato dalla Sentenza 1/2021 delle SS.RR., respinge i ricorsi dei pensionati, esponendosi, come già avvenuto in più circostanze innanzi alle Sezioni Centrali, a severe e circoscritte riforme, da cui sembra non aver tratto alcun insegnamento.

2°) Riguardo all’Ipotesi meno 15, possiamo tranquillamente dire che si tratta di quella che presenta i maggiori problemi.

Da una prima ed una seconda lettura della Sentenza 1/2021 (Vedi articoli presenti nel Sito), il nostro studio aveva ritenuto che le Sezioni Riunite avessero esteso l’aliquota del 2,445% a tutti i misti sia nel range 15/-18 che per le anzianità inferiori ai 15 anni.

Ebbene, detta interpretazione, è risultata accolta solo dalla Corte Territoriale della Calabria (sentenze 12 e 18/2021) e non dalla stessa Regione Sicilia cui si era erroneamente attribuita la Sentenza 42/2021 pronunziata in maniera di +15, mentre sono maturate una serie di sentenze contrarie (Il nostro Studio le ha subite in Liguria e Toscana), ed ormai divenute prevalenti, a cominciare dalla valutazione incidentale presente nella Sentenza 15/2021 della regione Lombardia ( a cui si sono aggiunte quelle di Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Puglia ed altre ancora), le quali sostengono che l’aliquota del 44% non si applica ai -15 e con essa non si applicherebbe il coefficente del 2,445%.

Ne consegue che la stessa Sentenza delle Sezioni Riunite, già in primo grado è soggetta ad una duplice e contrastante interpretazione, per cui o la questione viene rimessa di nuovo alle SS.RR. dalle Corti Centrali, con motivato dissenso, onde ottenere una nuova interpretazione chiarificatrice della questione, oppure anche in questo caso, verrà a formarsi il consolidamento di questo secondo principio con la conseguenza che anche questo costituirà “diritto vivente” a tutti gli effetti giuridici.

A seconda delle decisioni che si attendono dalle Sezioni Centrali, verrà aperto o meno il varco della questione di costituzionalità come sopra abbiamo evidenziato, essendovi in ipotesi di conferma una chiara disparità di trattamento fra le quote applicate ai 15/-18 e quelle applicate nei confronti dei -15.

Quindi, in un breve lasso di tempo, avremo modo di sapere come verrà a proseguire questa “Storia Infinita”, e se si riuscirà, come Atreyu nella nota favola di Michael Endel, a salvare o meno il “Mondo di Fantasia”.

Ad majora.


Arezzo – 1 Febbraio 2021

Avv. Guido Chessa

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