10 - 02
2021
Come abbiamo già avuto modo di scrivere, la complessa partita interpretativa che investe la Sentenza 1/2021 delle SS.RR., mantiene vivo nella platea degli interessati un allarme costante che sostanzialmente non ha ragione di essere.
Infatti, anche con la Sentenza 24/2021 la Prima Sezione Centrale di Appello, una volta decisa la revocazione già nella fase rescindente con giudizio di inammissibilità in quanto avente ad oggetto un error in iudicando e non un error facti, si è voluta esprimere, nella parte motiva, anche in punto di fase rescissoria assumendo che l’appello incidentale sarebbe stato comunque rigettato “…alla stregua della sopraggiunta pronuncia resa dalle SS.RR. con sentenza n° 1/QM/2021 , in ordine alla corretta esegesi del cennato art. 54 DPR 1092/73 , in cui si è chiarito che il beneficio dell’aliquota del 44% è da escludersi per chi, alla data del 31.12.1995, non vantasse 15 anni di servizio.”
Comunque, tale richiamo al principio di diritto fissato dalle SS.RR. con la citata sentenza, non apporta alcuna novità al panorama ermeneutico da questa tracciato. Infatti, le SS.RR. hanno deciso che l’aliquota del 44% trova applicazione esclusiva (e di qui la qualificazione come “beneficio”) per il personale cessato dal servizio con anzianità utile maturata al 31.12.1995 fra i 15 anni ed il -18.
In tutti gli altri casi, sia dei 15-18 che dei -15 al 31.12.1995, andati in pensione però con anzianità di servizio utile ben superiore ai 20 anni, l’aliquota del 44% non si applica.
Quindi la decisione assunta dalla Prima Sezione Centrale nel giudizio per revocazione sopra citato, appare perfettamente in linea con quanto già statuito dalle Sezioni Centrali, ben guardandosi, il giudicante, di indicare o meno l’applicabilità del coefficiente del 2,44% .
Mentre stiamo scrivendo il presente articolo ci giunge una duplice bella notizia.
La Seconda Sezione Centrale di Appello con Sentenza nr.39/2021 ha accolto parzialmente il nostro appello contro la Sentenza nr. 66/2019 del Veneto, riconoscendo il 2,445 ad un pensionato fra i 15/-18, e nel contempo con Sentenza nr. 41/2021 ha accolto l’Emendatio Libelli del caro amico e collega Avv.to Mario Bacci con la quale riformando la Sentenza nr. 63/2019, manco a dirlo, della corte Territoriale del Veneto, che aveva respinto il ricorso in primo grado, ha accolto parzialmente l’appello riconoscendo il coefficiente del 2,445 ad un Maresciallo Aiutante della G.d.Finanza che al 31.12.1995 aveva maturato una anzianità utile di Anni 12 e mesi 9.
Questa decisione, assolutamente in linea con la nostra interpretazione iniziale dei contenuti della Sent. 1/2021 delle SS.RR. (Vedi di seguito articoli del 4 gennaio 2021 e quello del 6 gennaio 2021) e con quelle delle Corti Territoriali della Calabria e della Toscana, oltre a rappresentare un motivo di gratificazione per il costante impegno profuso dal nostro studio legale, costituisce un primo importante suggello di un itinerario interpretativo che, si badi bene, deve ancora raggiungere una sua completezza con le attese pronunce della I^ e della III^ Sezione nonché della Sezione di Appello della regione Sicilia.-
Il primo passo è fatto, perché la decisione assunta in Appello con la Sent. 41/2021 interpreta, senza ombra di dubbio, l’applicabilità del coefficiente del 2,445% in favore di tutti coloro che al 31.12.1995 possono vantare una anzianità di servizio utile inferiore ai 18 anni, e ciò senza distinzioni di anzianità.
Proseguiamo, quindi, nel cammino tracciato con l’obbiettivo di raggiungere la meta in un percorso che ci vede vigili ed attenti in ogni singolo passo.
Articolo del 4 Gennaio : 2,445 a tutti
Articolo del 6 Gennaio Ancora sul -15
Sentenza 39/2021 II^Sez. sui 15/-18
Sentenza 41/2021 II^ Sez. C.C. Centrale
Arezzo – 10 Febbraio 2021
Avv. Guido Chessa
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