21 - 07
2021
Ieri, 25 novembre, alle ore 10,30 circa, in collegamento da remoto(in videoconferenza) con la Corte dei Conti Giurisdizionale Centrale a Sezioni Riunite, si è celebrata la discussione sulle Questioni di Massima riguardanti l’interpretazione dell’art. 54 DPR 1092/73 sia per quanto attiene all’applicazione dell’aliquota del 44% nel range di anzianità fra 15-20 anni che di quella del 2,93% riguardo l’anzianità inferiore ai 15 anni maturata al 31.12.1995.
Le due Questioni di Massima azionate dall’Ordinanza Presidenziale nr. 12 del 12.10.2020 e dalla Prima Sezione Giurisdizionale Centrale in Appello con le Ordinanze 26 e 27 del 14.10.2020, rubricate rispettivamente nei Procedimenti nr. 710/SR/QM/PRES, 711/SR/QM/SEZ e 712/SR/QM/SEZ sono state trattate dalle Sezioni Riunite in un unico contesto, rinviandosi alla fase decisionale la loro eventuale riunione in un unico giudizio, oppure in due distinti giudizi.
Da tale ultima decisione (Riunione o meno delle questioni), ovviamente, deriverà la redazione di una sola sentenza oppure di due sentenze, fatto che potrebbe allungare i tempi del loro deposito che riteniamo stimare potrà avvenire entro il prossimo mese di dicembre.
Riguardo, poi, lo sviluppo dell’Udienza, essa si è protratta a lungo, sino alle ore 13,00 circa. Introdotta da una relazione analitica del Presidente (S.E. Mauro Orefice), è proseguita con gli interventi degli avvocati dell’INPS (Patteri e Preden), quindi ha visto la discussione degli avvocati difensori che si è chiusa con l’intervento del nostro collegio (Parisi-Chessa). Per ultimo l’intervento del Vice Procuratore Generale presso la Procura della Repubblica (S.E. Antongiulio Martina).
L’INPS, dopo aver sostenuto con il deposito di una Relazione Tecnica Attuariale che il costo economico dell’interpretazione oggi prevalente dell’art. 54 avrebbe comportato presumibili esborsi per 3 miliardi e 111 milioni di euro nel prossimo decennio (2020-2030), si è allineata alle interpretazioni portate dalle Sentenza nr. 40 e 43 della Sicilia e sposate in pieno dalla Procura Generale, prospettando l’applicazione dell’aliquota del 2,20% ed abbandonando, sostanzialmente, l’applicabilità dell’art. 44 del DPR 1092/73 riservato al Personale Civile con l’aliquota, attualmente applicata, del 35%.
In pratica, secondo l’interpretazione delle controparti, l’aliquota del 44% verrebbe a maturarsi al compimento del 20° anno (44%:20= 2,20% annuo) e quindi, al compimento del 15° anno il personale del Comparto Difesa e Sicurezza verrebbe a maturare un’aliquota di rendimento del 33% inferiore al 35% sino ad oggi applicato dall’Ente.
Ovviamente, i vari difensori hanno contestato le tesi avversarie, che porterebbero all’incredibile ed inaccettabile risultato di una riduzione delle pensioni provvisorie e di quelle future. Da parte nostra il collegio difensivo con l’Avv.to Parisi ha sostenuto l’ineludibilità ermeneutica dell’applicazione dell’aliquota del 44% al compimento del 15° anno e di quella del 2,93 annuo riguardo alle anzianità maturate al 31.12.1995 al di sotto della soglia dei 15 anni, mentre l’Avv.to Chessa, ha contestato la validità della Relazione Tecnica Attuariale dell’INPS evidenziandone l’indecifrabilità legata alla mancata indicazione dei dati posti a fondamento dell’applicazione dei differenziali e dello sviluppo dei relativi costi presunti, concludendo per la sua assoluta inconferenza nel giudizio in corso, riguardo l’effetto paventato dall’INPS di un pregiudizio agli equilibri di bilancio.
Molto duro, da ultimo, l’intervento finale della Procura Generale della Repubblica che ha escluso l’applicabilità della aliquota del 2,33% (Attualmente utilizzata dall’INPS) e nel ribadire la necessità storico-sistematica di addivenire all’applicazione dell’aliquota del 2,20%, ha criticato le nostre posizioni ermeneutiche a cui si è replicato con un brevissimo intervento conclusivo dell’Avv.to Parisi.
A chiusura dell’Udienza il Presidente ha annunziato l’immediata riunione delle Sezioni in Camera di Consiglio per la decisione e che non avrebbe dato lettura del dispositivo, informando che la soluzione delle questioni di massima sarebbe stata resa nota solo attraverso il deposito delle sentenze (quindi fra qualche tempo).
Nessuna seria impressione personale, sia in termini negativi che positivi, può essere espressa all’esito dell’Udienza, in quanto la partecipazione da remoto, non permette di percepire, neppure in via empatica, segnali dell’indirizzo cui la decisione potrà approdare.
Resta la certezza di aver avuto un Presidente delle Sezioni, sereno ed attento che ha seguito, vigile ma imperturbabile, tutti gli interventi succedutisi nella trattazione della complessa vicenda. Noi, d’altro canto, abbiamo la completa serenità riguardo al nostro operato che si è sviluppato con un’analitica comparsa di costituzione di oltre 50 pagine e con il deposito di una successiva replica cartacea di 15 pagine, che hanno toccato tutti gli articolati profili della controversa vertenza interpretativa con contestazione delle tesi avversarie.
Quindi, in sede di discussione orale in Udienza, ci siamo soffermati solo sui due punti salienti costituiti dalla critica all’applicabilità dell’aliquota del 2,20% ed all’inesattezza ed inconferenza della Relazione Tecnica Attuariale tesa a sostenere il pregiudizio dell’equilibrio di bilancio dell’INPS.
In assenza di “segnali” anticipatori da comunicare, non ci rimane, consapevoli e sereni per la validità dei nostri interventi nel giudizio, che rimanere in paziente e fiduciosa attesa della pubblicazione della/le sentenza/e il cui deposito avverrà, si ipotizza entro il prossimo mese di dicembre.
Allegati
NOTA TECNICA ATTUARIALE
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Arezzo – 26 NOVEMBRE 2020
Avv. Guido Chessa
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