13 - 11
2021
ARTICOLO 54: Circolari INPS > TUTTI GLI ARTICOLI
QUESTO ARTICOLO RIGUARDA IL PERSONALE ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA, CARABINIERI e GUARDIA DI FINANZA
Commentiamo con qualche giorno di ritardo, dovuto agli impegni professionali dello Studio, la Circolare nr. 107 dell’INPS (Vedi Testo integrale al Link), pubblicata il 15 corrente, la quale, ad una attenta lettura, presenta alcuni profili di criticità che ci lasciano perplessi.
L’Ente, infatti, ad oltre sei mesi di distanza dalla Sentenza delle SS.RR. nr.1/2021 del 4.1.2021 , e quando la misura del coefficiente del 2,44% da applicare in quota retributiva al 31.12.1995 agli Over 15 era ed è da considerarsi diritto vivente (Avendo registrato un’amplissima giurisprudenza favorevole presso le Corti Centrali di Appello ed in totale assenza di “motivati dissensi”), si è finalmente deciso a pubblicare una “Circolare di Istruzioni” che ridisegna il quadro applicativo del nuovo coefficiente.
Questi i punti salienti della Circolare in questione:
(1°)
Ambito di applicazione
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La Circolare si applica solo agli OVER 15, cioè al personale, soggetto al Regime Pensionistico Misto, che alla data del 31.12.1995 ha maturato una anzianità contributiva superiore ai 15 anni ed inferiore ai 18;
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La Circolare non si applica agli UNDER 15, cioè al personale, soggetto al Regime Pensionistico Misto, che alla data del 31.12.1995 ha maturato una anzianità contributiva inferiore ai 15 anni, per i quali verrà emessa una nuova circolare esplicativa una volta che si saranno pronunciate le SS.RR. sulla relativa Q.M. a seguito dell’Udienza del 21 luglio u.s.;
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La Circolare non si applica al personale soggetto al regime retributivo, cioè che al 31.12.1995 vantava una anzianità contributiva utile di 18 anni o superiore ai 18 anni. Per costoro tutto rimarrà invariato riguardo al trattamento pensionistico
(2°)
Riesame e Riliquidazione dei trattamenti pensionistici
L’INPS provvederà al riesame ed alla riliquidazione della posizione pensionistica degli OVER 15, sia già liquidati (Con aliquote del 2,20% o del 2,33%) che da liquidare, applicando in loro favore, per le anzianità contributive maturate al 31.12.1995, il coefficiente annuo del 2,44%.
Tale riconoscimento, però, “non trova applicazione per coloro nei cui confronti è intervenuta sentenza passata in giudicato”
(3°)
Le modalità applicative
Il riesame dei trattamenti pensionistici avviene D’UFFICIO, ed è esteso ai benefici di cui all’art. 4 D.L. 165/1977 (Sei scatti) cui verrà applicato, ai fini del calcolo pensionistico, il coefficiente del 2,44%.
Ai pensionati interessati, pertanto, verrà riliquidata la differenza sui ratei arretrati, con interessi e/o rivalutazione monetaria, “nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.”
(4°)
La gestione del contenzioso giudiziario
Nel caso in cui i pensionati abbiano giudizi in corso, in primo o secondo grado, la riliquidazione della pensione verrà effettuata nelle modalità anzidette e nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione del ricorso, salvo l’effetto di atti interruttivi anteriori.
Di tale provvedimento di riliquidazione ne verrà data notizia (oltre che al pensionato) agli Uffici Legali del Coordinamento Regionale ed in caso di appello del Coordinamento Generale”.
5°)
La gestione del contenzioso amministrativo
Per quanto attiene alla gestione del contenzioso amministrativo, l’INPS precisa che i gravami tesi al riconoscimento dell’applicazione dell’aliquota fissa del 44% “non sono suscettibili di applicazione in autotutela” (per evidenti interessi in punto di prescrizione dei ratei arretrati).
Le posizioni pensionistiche, andranno comunque riesaminate e riliquidate secondo i criteri già indicati, e quindi data notizia all’interessato con inserimento nel fascicolo personale telematico.
Lo stesso dicasi, se il ricorso fosse all’esame del comitato di Vigilanza, allo stesso modo la sede provinciale che procede alla riliquidazione dovrà fare la segnalazione come previsto dalla normativa ai fini dei provvedimenti di competenza.
* * * * *
La Circolare in narrativa, avente natura prescrittiva nei confronti della dirigenza dell’Ente, in realtà sembra destinata soprattutto al mondo pensionistico interessato (gli OVER 15-18) appartenenti al comparto Difesa e Sicurezza (Fatta eccezione per la Polizia di Stato e la Penitenziaria, cui non spet-ta l’applicazione dell’art. 54), con lo scopo di placarne il contenzioso e le relative rivendicazioni.
Infatti:
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L’Ente provvederà d’ufficio, al riesame e ricalcolo di tutte le pensioni miste degli interessati per cui il messaggio si traduce nel seguente modo: non fate istanza, diffide e ricorsi, sia amministrativi che giudiziari, perché noi stiamo già provvedendo.
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L’Ente provvederà alla riliquidazione d’ufficio delle pensioni nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dalla data di riliquidazione, fatti salvi gli atti interruttivi antecedenti;
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L’Ente provvederà a dare priorità nella riliquidazione a chi ha interposto ricorso giudiziale, sia in primo che secondo grado, nei limiti della prescrizione quinquennale con decorrenza dalla notificazione del ricorso e fatti salvi altri atti interruttivi anteriori;
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Tutte le procedure sia amministrative (Istanze, diffide e ricorsi) che giudiziarie (Giudizi pendenti in primo e secondo grado) verranno riassorbire dal ricalcolo della pensione, ad eccezione di quelle ove vi sia pronuncia in Appello della Corte dei Conti;
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La circolare non trova applicazione nei confronti di quelli cui è intercorsa sentenza passata in giudicato.
QUALI SONO LE CONSEGUENZE :
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L’Ente dichiara di procedere D’Ufficio al riesame e ricalcolo delle pensioni, ma per poter assolvere a tale incombente deve prima procedere all’estrazione delle posizioni dei Militari e Categorie assimilate che sono cumulate, sia nei suoi archivi telematici che in quelli cartacei, con quelle del Pubblico Impiego. Detta operazione di individuazione ed estrazione dei fascicoli personali telematici o cartacei, che riguarderà dalle 60.000 alle 80.000 posizioni (Dati attuariali indicati dall’Ente), richiederà un lungo lasso di tempo che l’INPS si è ben guardata dallo stimare e che, nella migliore delle ipotesi, non sarà inferiore ad un biennio.
Quindi, se la considerazione è corretta, il riesame e la riliquidazione dei pensionati che non hanno preso alcuna iniziativa né fatto ricorso giudiziario o amministrativo (Che avrebbero la precedenza) non avverrà prima del Gennaio del 2024.
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L’INPS, nell’affermare di corrispondere gli arretrati (Con interessi e/o rivalutazione monetaria) nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dalla data di riliquidazione, fatti salvi eventuali atti interruttivi anteriori, intende applicare in materia di decorrenza della prescrizione un principio illegittimo.
Infatti, in base all’art. 2935 cc., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (Cioè dal mese in cui la pensione è divenuta definitiva) e non dal giorno in cui il diritto viene riconosciuto (Con la riliquidazione) come vorrebbe l’INPS, la quale, in tal modo, intende trasformarsi, gestendo la tempistica del ricalcolo, in arbitra contra legem della decorrenza dei termini prescrizionali e quindi della misura degli arretrati da corrispondere.
Per quanto attiene poi agli atti interruttivi (Es. “diffida al ricalcolo ex art. 54” fatta via PEC o con Raccomandata R.R.), questi non risultano ordinariamente caricati nel Fascicolo Telematico Personale consultabile con l’accesso al “MY INPS” (Risultano caricati solo i Ricorsi Amministrativi), con la conseguenza che , ove l’INPS calcolasse la riliquidazione della pensione utilizzando esclusivamente i fascicoli telematici, verrebbe riconosciuto solo un quinquennio di arretrati anziché un numero maggiore di anni in considerazione del momento anteriore in cui è intervenuta l’interruzione.
E se, ancora, la procedura d’ufficio, costituisce un invito implicito dell’Ente ai pensionati di non intervenire con richieste e diffide (quindi con ulteriori atti interruttivi della prescrizione), emerge chiaro il disegno dell’Ente di voler eludere l’applicazione corretta delle regole prescrizionali realizzando in tal modo consistenti economie di bilancio in danno della categoria.
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La circolare non si applica ai pensionati che hanno ottenuto sentenza passata in giudicato. Il che sta a significare che chi ha ottenuto condanna dell’INPS al pagamento del 44% secco avrà diritto al riconoscimento pieno di detta aliquota, mentre se il giudicato si è formato sul respingimento della richiesta di applicazione del 44%secco, il pensionato si vedrebbe confermata l’aliquota (del 2,33 o del 2,20) contestata in giudizio.
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Riguardo ai procedimenti giudiziari pendenti in primo e secondo grado, l’INPS provvederà al riesame e ricalcolo di ogni singola posizione, dando notizia degli esiti agli Uffici Legali di Coordinamento Regionale o Centrale, al fine di permettere la definizione del giudizio in conciliazione fra le parti e per cessata materia del contendere.
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Anche per i procedimenti amministrativi pendenti, l’INPS provvederà al riesame e ricalcolo di ogni singola posizione, ma la richiesta di applicazione del 44% da parte del pensionato non avrà alcun valore in sede di autotutela, lasciandosi intendere che il ricorso non avrà effetti interruttivi della prescrizione.
Questo il primo commento e la prima traduzione della Circolare 170/2021 dell’INPS che si presenta decisamente criptica ed orientata a favorire, attraverso la fissazione illegittima del termine di decorrenza della prescrizione, notevoli economie a favore dell’Ente ed in danno dei beneficiari.
In altra pagina del Sito, cerchiamo di dare risposta ai numerosi quesiti che, in questi giorni ci sono pervenuti ad opera degli interessati.
Ad Majora
Testo della Circolare INPS 107
Arezzo – 1 Agostoo 2021
Avv. Guido Chessa
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