14 - 11
2021
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Se il calcolo della decorrenza della prescrizione indicato dall’INPS nella circolare 107 è illegittimo, come si deve calcolare la decorrenza della prescrizione?
Ai sensi dell’art. 2935 codice civile, i termini della prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, iniziano a decorrere dal mese di collocamento in pensione. Per cui, una pensione liquidata nel Giugno del 2010, vedrà prescriversi il primo rateo di arretrati nel mese di Luglio 2015, il secondo nell’Agosto del 2015, il Terzo nel Settembre 2015, e così via per i mesi successivi sino all’interruzione della prescrizione o al riconoscimento del diritto da parte dell’Ente.
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Come avviene l’interruzione della prescrizione?
L’interruzione della prescrizione avviene attraverso Lettera inviata alla Sede INPS Competente a mezzo Posta Elettronica Certificata o a Mezzo del Servizio Postale con Raccomandata Ric.Rit., con cui si rivendica il diritto leso, si richiede il ricalcolo della pensione con diffida a provvedere nei termini di legge.
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Quali effetti produce l’interruzione della prescrizione?
L’interruzione della prescrizione comunicata nelle forme di legge all’INPS, assicura al pensionato il diritto a ricevere gli arretrati delle differenze di ratei pensionistici sino ai cinque anni antecedenti alla data di comunicazione dell’atto interruttivo nonché per i cinque anni successivi alla stessa data. Per garantirsi il diritto al recupero completo degli arretrati maturati alla data di collocamento in pensione, è necessario che il pensionato abbia interrotto almeno ogni cinque anni il decorso del termine della prescrizione.
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I pensionati che ad oggi non hanno fatto alcuna richiesta all’INPS, cosa debbono fare?
Quelli che sono stati collocati in pensione dall’Agosto del 2016 in poi, devono provvedere quanto prima ad inoltrare istanza di ricalcolo in base alla Circolare 107 all’INPS in modo tale da interrompere i termini della prescrizione in atto. In tal modo avranno diritto a percepire gli arretrati oltre che per il quinquennio antecedente l’Agosto 2021 anche per tutti i mesi successivi sino al mese della riliquidazione effettiva della pensione da parte dell’Inps.
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Collocato in pensione nel marzo del 2015 non ho mai fatto alcuna richiesta all’INPS. Come verrà definita la mia posizione?
I suoi ratei pensionistici hanno cominciato a prescriversi già dall’Aprile del 2020, quindi provveda subito ad inoltrare istanza di ricalcolo in base alla Circolare 107 all’INPS. In tal modo se invierà diffida entro agosto 2021 avrà diritto agli arretrati dal Luglio 2016 e per tutti i mesi successivi all’agosto 2021 sino al mese della riliquidazione della sua pensione da parte dell’Ente (Per es. se fosse riliquidato nell’Agosto del 2023 guadagnerebbe altri due anni di arretrati).
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Sono andato in pensione nel Gennaio 2017 senza mai richiedere all’INPS il ricalcolo della pensione, come verrà definita la mia posizione?
La prescrizione dei ratei arretrati verrà a decorrere per Lei dal Febbraio del 2022, non sapendo quando l’INPS provvederà a riliquidarle la pensione con applicazione del coefficiente del 2,44% sarà opportuno che la S.V. inoltri istanza di ricalcolo in base alla Circolare 107 prima della fine del 2021, in modo tale da interrompere i termini della prescrizione facendoli ricominciare a decorrere sino al 2026.
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In pensione dal settembre 2015, nell’ottobre del 2018 ho chiesto all’INPS il ricalcolo ex art.54 con risposta negativa dell’Ente. Poi non ho fatto altro. Quale è la mia posizione oggi?
A nostro avviso con la sua diffida dell’ottobre 2018 Lei ha interrotto la decorrenza dei termini della prescrizione. Pertanto Lei sino al Settembre 2023 ha diritto a vedersi liquidati gli arretrati dal mese in cui riceverà la riliquidazione della pensione sino al settembre del 2015. Se a Maggio-Giugno 2023 non avrà ricevuto la riliquidazione della pensione, sarà opportuno rinnovare la diffida.
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In pensione nel Novembre del 2008 ho fatto istanza all’INPS per il ricalcolo con l’aliquota del 44% nel Novembre del 2017. Cosa succede?
L’INPS nella Circolare 107 ha dichiarato che le diffide con richiesta di attribuzione dell’aliquota integrale del 44% non saranno ritenute valide in sede di autotutela senza indicare se saranno ritenute valide o meno ai fini dell’interruzione dei termini prescrizionali. Il che sta a significare che provvederà d’ufficio all’applicazione del coefficiente del 2,44% corrispondendo gli arretrati solo per il quinquennio antecedente il mese in cui verrà effettuata dall’Ente la riliquidazione. Premesso che ogni situazione andrà analizzata singolarmente, riteniamo che la domanda di ricalcolo con applicazione dell’aliquota del 44%, sia comunque atto idoneo ad interrompere la prescrizione (come statuito in numerose Sentenze delle Sezioni Centrali in Appello), comunque è bene rinnovare la diffida al fine di allungare i termini di prescrizione sino al 2026.
Testo della Circolare INPS 107
Arezzo – 3 Agostoo 2021
Avv. Guido Chessa
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