17 - 01
2022
ARTICOLO 54 > TUTTI GLI ARTICOLI
QUESTO ARTICOLO RIGUARDA IL PERSONALE DEI VVFF e CARABINIERI FORESTALI
La “Storia Infinita” dell’interpretazione dell’art. 54 DPR 1092/73, una volta superata la sua magra estensione governativa alla Polizia di Stato ed alla Polizia Penitenziaria (Legge 234/21), sembra ancora mancare di un ulteriore capitolo. Nella realtà dei fatti, come vedremo più avanti, l’INPS ha provveduto a scriverlo, ma è come se avesse utilizzato un inchiostro “simpatico”, cioè quel tipo di inchiostro che nascondendo la scrittura la rende nota solo a coloro che sono in possesso di idonei strumenti di contrasto capaci di farla emergere.
La similitudine, si ritiene pertinente, se si considera che nei primi quindici giorni del nuovo anno, sono giunte alla segreteria dello Studio Legale ed a quella della nostra Associazione Difesa e Previdenza (Link www.difesaeprevidenza.it), le richieste di chiarimenti da parte di diversi appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali (già Corpo Forestale dello Stato). Costoro, infatti, si lamentano del fatto che le loro figure professionali non risultano espressamente ricomprese fra quelle che l’INPS, con le Circolari nr. 107 e 199, ha indicato come “beneficiarie del ricalcolo e riliquidazione d’Ufficio della pensione con applicazione dell’aliquota del 2,44% per la valorizzazione delle anzianità contributive maturate in quota retributiva al 31.12.1995”.
In effetti, entrambe le circolari citate, nella parte “in premessa”, evidenziano come le due sentenze delle Sezioni Riunite (la 1/2021 del 4.1.2021 e la 12/2021 del 9.9.2021) prevedano, per le anzianità contributive maturate al 31.12.1995, l’applicazione della nuova aliquota del 2,44% indicando nei destinatari “……. i soggetti appartenenti al comparto difesa e per alcune figure equiparate (Esercito, Marina, Aereonautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza). Inoltre, nella parte del testo riguardante le “modalità operative”, l’Ente dà disposizioni ai propri Uffici Periferici affinché provvedano d’Ufficio al “riesame e rideterminazione della quota retributiva” spettante agli indicati beneficiari.
Da una piana lettura dei testi, al di là dell’inciso “ per alcune figure equiparate”, la cui presenza (direi di salvaguardia) si ritiene particolarmente significativa, sembra che effettivamente le categorie dei VV.FF e della Forestale siano da ritenersi esclusi “dall’applicazione diretta “ , come avviene per il comparto difesa, dell’aliquota del 2,44% prevista dalle sentenze delle Sezioni Riunite sia per gli “Under 15” che per gli “Over 15”.
In pratica, senza volerci impegnare nei meandri sistematici della materia, l’INPS con le proprie Circolari 107 e 199, nel dare le disposizioni operative ai propri Uffici riguardo l’applicazione della nuova aliquota del 2,44%, ha voluto distinguere fra i soggetti del Comparto Difesa (Esercito, Marina, Aereonautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e le figure a questi equiparate (Cioè le figure non espressamente citate dei VV.FF. e dei Forestali).
Infatti, mentre per i primi il riesame e ricalcolo della pensione costituisce una conseguenza diretta dell’applicazione della decisione delle Sentenze delle SS.RR. e viene disposto d’Ufficio, per i secondi, invece, l’applicazione del decisum delle Sezioni Riunite avviene solo in forma indiretta, cioè in conseguenza dell’applicazione dell’art. 61 D.P.R. 1092/73, disposizione mai abrogata, che equipara VV.FF. e Forestali ai militari, con estensione anche in loro favore dell’art.54 in narrativa.
Da questa distinzione, deriva, pertanto, il diverso atteggiamento e modus operandi che l’INPS riserva alle due categorie professionali.
E’ da rilevare, inoltre, che sino al 2020, la giurisprudenza in materia è stata contrastante. Infatti, a fronte di sentenze territoriali che accoglievano i ricorsi per l’applicazione del combinato disposto degli artt. 61 e 54 DPR 1092/73 (C.C. Calabria e Sicilia), ve ne sono state altre che li hanno respinti non tanto in punto di equiparazione (art.61 citato) quanto in punto di applicazione di aliquote richieste con le percentuali del 2,93% per gli Under 15 o del 44% cristallizzato per gli Over 15 (C.C.Veneto).
Dopo le sentenze delle Sezioni Riunite del 2021, è ormai cessato ogni contrasto di merito, tant’è che si registrano oltre ad una pluralità di soluzioni favorevoli presso le Sezioni Territoriali anche alcune recentissime pronunciate dalla Terza Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Centrale in Appello.
In conclusione, quindi, sia i VV.FF che i Forestali soggetti a regime misto, per le anzianità contributive maturate al 31.12.1995, hanno diritto all’applicazione della aliquota del 2,44 nonché alla corresponsione di tutti i relativi arretrati maturati nei limiti della prescrizione quinquennale (salvo atti interruttivi intermedi).
Per il riconoscimento del diritto al ricalcolo e riliquidazione della pensione nei termini anzidetti, però, l’INPS non provvederà d’Ufficio, per cui l’interessato è obbligato a presentare domanda o atto di diffida all’Ente, con descrizione della propria situazione e richiesta motivata dell’applicazione dei benefici in questione, e ciò anche quale presupposto necessario ad eventuali ricorsi giurisdizionali in ipotesi di risposte negative da parte dell’Ente.
Ad Majora
Arezzo – 17 Gennaio 2022
Avv. Guido Chessa
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