24 - 03
2022
TFS e 6 SCATTI > TUTTI GLI ARTICOLI
QUESTO ARTICOLO RIGUARDA IL PERSONALE POLIZIA di STATO, CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA e POLIZIA PENITENZIARIA
Il Tar Friuli Venezia Giulia con le sentenze n. 154/2022 e n. 156/2022 e il Tar Sicilia, sezione di Catania, con la sentenza n. 823/2022 confermano e consolidano l’orientamento favorevole alle ragioni dei pensionati appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ( Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), cessati dal servizio a domanda ( con 55 anni di età e almeno 35 anni di servizio utile contributivo), i quali hanno diritto all’applicazione dei sei scatti stipendiali sul TFS, ai sensi degli articoli 6bis del D.L. 387/1987 e dall’art. 1911 comma 3 del Codice dell’Ordinamento Militare.
Invitando alla lettura dei precedenti articoli già pubblicati in materia (link) ricordiamo brevemente che, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, devono essere applicati sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del D. Lgs 387/1987.
Come confermano le tre recenti sentenze ottenute dal nostro Studio Legale, i sei scatti stipendiali spettano anche al personale che cessa dal servizio a domanda purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Sul punto il TAR Friuli evidenzia che “quanto ai concreti presupposti per l’erogazione del beneficio, sanciti dall’art. 6-bis del d.l. 387 del 1987, non può attribuirsi rilievo all’intervenuto innalzamento dell’età pensionabile, dovendo farsi esclusivo riferimento al dato anagrafico (“55 anni di età”) e a quello contributivo (“35 anni di servizio”) scolpiti dalla disposizione. Questa non compie, infatti, un “rinvio mobile” agli istituti previdenziali ma esplicita precisi ed autonomi presupposti, attraverso espressioni numeriche dal significato univoco, cui non può attribuirsi portata diverso da quella desumibile sul piano letterale (art. 12 preleggi).” Con motivazione ragionevole, logica e assolutamente aderente al testo normativo, il TAR ha così respinto una delle eccezioni formulate dall’INPS nel corso del giudizio.
La sentenza del TAR Sicilia, sezione distaccata di Catania, risulta particolarmente significativa dal momento che si pone in contrasto con precedenti pronunce di contrario orientamento.
Rilevante è il passaggio della decisione con cui il Collegio respinge la tesi dell’occorsa decadenza dall’incremento dei sei scatti per avere il ricorrente proposto domanda di pensione oltre il termine fissato dal comma 2 dell’art. 6bis del D. Lgs 387/1987. Al riguardo il TAR afferma: “Con riferimento, infine, alla questione relativa alla data entro la quale deve essere presentata la domanda per conseguire il beneficio di cui al menzionato art. 6-bis, la Sezione deve richiamare la decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 1231/2019) con cui si è escluso che il termine in questione presenti natura decadenziale”.
Le sentenze che pubblichiamo ricostruiscono in modo chiaro e completo il quadro normativo vigente, escludendo l’applicazione dell’art. 1, comma 15-bis del d.l. 379 del 1987: tale norma, invocata dall’amministrazione perchè diversamente dall’art. 6-bis del d.l. 387 del 1987 non contiene alcun riferimento alle ipotesi di congedo anticipato a domanda, è norma abrogata dall’art. 2268 del C.O.M. e rispetto alla stessa deve essere escluso qualunque fenomeno di reviviscenza normativa.
Prima di lasciarvi alla lettura delle sentenze, invitiamo il personale in congedo a domanda a recuperare il proprio prospetto di ricalcolo del TFS al fine di esaminare se, in sede di liquidazione, siano stati applicati i sei scatti dovuti.
Il nostro Studio Legale, in collaborazione con l’Associazione Difesa e Previdenza, è a disposizione per le verifiche del caso e per valutare, insieme a voi, l’opportunità di intraprendere ricorso, rappresentando che, a seconda dei casi, l’inclusione dei sei scatti nel TFS può comportare un incremento dello stesso di importo variabile tra i 5.000 e i 10.000 euro, a seconda del grado rivestito e dell’anzianità di servizio maturata al momento del congedo.
Sentenza 154-2022 FVG
Sentenza 156-2022 FVG
Sentenza 823-2022 Sicilia-Catania
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Arezzo – 22 MARZO 2022
Avv. Eleonora Barbini
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