20 - 05
2022
TFS e 6 SCATTI > TUTTI GLI ARTICOLI
QUESTO ARTICOLO RIGUARDA IL PERSONALE POLIZIA di STATO, CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA e POLIZIA PENITENZIARIA
A due anni dal deposito dei primi ricorsi per il computo dei sei scatti sul TFS, promossi dalle forze di polizia a ordinamento civile e militare in congedo a domanda, si registrano ampie divergenze di vedute tra i Tribunali Amministrativi Regionali che si sono pronunciati sino ad oggi.
Cerchiamo di fare il punto dell’attuale evoluzione giurisprudenziale evidenziando gli aspetti che hanno portato a soluzioni difformi.
a) Sulle norme applicabili al personale ad ordinamento militare
Parte della giurisprudenza ritiene applicabile anche alle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri) e taluni anche alle Forze Armate, l’art. 6 bis DL 387/87, seppur originariamente diretto alle sole forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria). In tal senso si sono espressi, tra gli altri: TAR Milano n. 1184/2021, 193/2022, TAR FVG n. 133/2021 154/2022 da 374 a 387/2021, TRGA Bolzano n. 36/2022, 35/2022, 308/2021, TAR Veneto n. 3/2022, TAR Catania nn. 3663/2021 e 823/2022, TAR Aosta n. 63/2021.
Un altro indirizzo giurisprudenziale sostiene invece che il beneficio sul TFS sia regolato dall’art. 1, co. 15 bis del DL 379/87 che concerne specificamente il personale militare e delle FFAA che non prevede i 6 scatti per il personale cessato a domanda, bensì ne limita il riconoscimento in favore del solo personale cessato per inabilità, per decesso o per raggiunti limiti di età. All’interno di tale orientamento c’è chi sostiene che, per effetto dell’abrogazione ad opera del n. 872 dell’art. 2268 D.Lgs. 66/2010 dell’art. 11 L. 231/90 di modifica dell’art. 1, co. 15 bis DL 379/87, troverebbe reviviscenza l’originale versione del comma 15 bis come introdotta dalla legge di conversione n. 468/87 (TRGA Trento n. 7/2022)
Altre sentenze, tuttavia, affermano che il comma 15 bis debba ritenersi definitivamente abrogato (TRGA Bolzano nn. 35/2022, 36/2022, TAR FVG nn. da 374 a 387/2021, TAR Catania n. 3663/2021).
Secondo alcuni TAR l’art. 1911, co. 3, del D.Lgs. 66/2010 nell’operare il rinvio all’ art.6 bis DL 387/87 estende l’operatività dei sei scatti sul TFS, alle condizioni previste da quest’ultima norma anche alle forze di polizia a ordinamento miliare (TAR Veneto 6/2022). In altre sentenze ancora, si afferma invece che la locuzione “continua ad applicarsi” l’articolo 6-bis, del DL 387/1987 non sarebbe decisiva perché la disposizione “sarebbe il frutto di un errore di coordinamento legislativo dato che: a) da un lato l’articolo 6-bis non è mai stato applicabile al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, al quale era invece applicabile la disciplina citata dell’articolo 1, comma 15-bis d.l. n. 379 del 1987;”(TAR Campania n. 7221/2021).
b) Sull’ambito di applicazione dell’art. 4 D. Lgs 165/1997
In alcune pronunce si afferma che l’art. 4 d. Lgs. 165/97 dettato per il trattamento pensionistico, esclude dal beneficio in parola il personale cessato a domanda (se non previo pagamento dei contributi), anche ai fini del trattamento di fine servizio. Tale indirizzo per cui l’art 4 dlgs 165/97 assume il valore di norma di raccordo e di sistema sotto entrambi i profili è sostenuto da numerose sentenze del TAR Lazio nn. 2887/2022 2886/2022; del TRGA Trento n. 114/2021 7/2022; del TAR Aosta n. 14/2022; del TAR Napoli nn. 2625/2022; del TAR Catania n. 3844/2021.
Altre sentenze invece sostengono che l’art. 4 D. Lgs 165/1997 attenga solo a profili pensionistici e che, come tale, non influisca sull’applicabilità dei 6 scatti sul TFS. Di tale avviso sono le pronunce del TAR FVG nn. da 374 a 387/2021 e 154/2022.
c) Sulla natura del termine fissato dall’art. 6bis comma 2 del D.L. 387/1987
Il secondo comma dell’art. 6bis prevede che la domanda di collocamento in congedo sia prodotta entro e non oltre il 30giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le anzianità, ovvero i 55 anni di età e i 35 di contributi ai fini del TFS.
Alcuni TAR ritengono che il suddetto termine sia perentorio (TAR Catania n. 3663/2021) altri TAR e Collegi, invece, lo qualificano come ordinatorio (TRGA Bolzano nn. 35/2022, 36/2022, 308/2021, TAR Catania n. 712/2022 756/2022 823/2022, TAR Milano n. 2386/2021, TAR FVG nn. da 374 a 387/2021 e 154/2022, TAR Veneto n. 3/2022).
***
In un simile panorama giurisprudenziale, il contegno processuale delle Amministrazioni di Appartenenza dei ricorrenti (MEF -Ministero della Difesa-Ministero degli Interni) è quello di ritenersi estranee al contenzioso; l’INPS sostiene invece di essere mero ordinatore secondario di spesa e di non poter dunque applicare il beneficio senza un provvedimento/certificazione in tal senso da parte delle amministrazioni di appartenenza.
L’INPS, sul punto, al momento pare non voler dare seguito alle riliquidazioni disposte dai TAR nelle sentenze favorevoli ai pensionati.
Vedremo dunque la piega che prenderà anche questo contenzioso, ancora lontano da un approdo definitivo.
* * *
Arezzo – 20 Maggio 2022
Avv. Chiara Chessa e Avv. Eleonora Barbini
© Copyright "Studio Legale Associato C.B.C. di Chessa-Barbini-Chessa"
Per Informazioni e Ricorsi
Contattare Avvocato Guido Chessa
Viale Michelangelo, 26 52100 Arezzo
Telefono Segreteria: 371 18 91 856
Fax: 0575 35 49 91
chessapensionimilitari@gmail.com
Leave A Reply