06 - 07
2022
ARTICOLO 54 > TUTTI GLI ARTICOLI
QUESTO ARTICOLO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO
Nel giudizio di appello promosso dall’Inps avverso una delle numerose sentenze di primo grado di accoglimento del “diritto alla rideterminazione della quota di pensione retributiva dei ricorrenti con aliquota di rendimento al 44% ex art. 54 co. 1° DPR n.1092/1973”, il nostro Studio ha formulato un’eccezione preliminare di inammissibilità dell’Appello per inesistenza della notifica, al fine di veder confermata integralmente la sentenza del giudice di prime cure.
La Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello ha saputo ascoltare ed accogliere le ragioni della difesa di parte appellata, e in adesione alle argomentazioni proposte ha concluso nei seguenti termini:
“Nel caso di specie la trasmissione v’è stata ma senza alcun allegato; la situazione può davvero trovare come termine di paragone il caso in cui l’ufficiale giudiziario abbia consegnato un plico chiuso privo dell’atto da notificare al suo interno. La notifica è, pertanto, inesistente e come tale è insuscettibile di sanatoria; il gravame deve essere ritenuto inammissibile.”
La sentenza n. 241/2022 del 27/05/2022
La questione Giuridica:
Il Vizio in cui è incappato l’INPS è consistito nell’invio, in sede di notifica occorsa ex lege 53/1994, di una “PEC totalmente priva di allegati”, comportando per gli appellati l’impossibilità da un parte, di effettuare la verifica della ritualità del mandato difensivo e della relata di notifica con i relativi attestati di conformità, e dall’altra di avere cognizione dei motivi del gravame con lesione dell’esercizio del legittimo contradditorio.
La difesa degli appellati, ha quindi sostenuto, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’appello per “inesistenza della notifica dell’atto di appello stesso”, non avendo provveduto l’Ente al recapito in allegato alla PEC di trasmissione dei seguenti documenti: 1°) della procura alle liti; 2°) della relata di notifica; 3°) dell’atto di appello (come dimostrato dalla copia della ricevuta analogica e dalla copia del documento telematico postacert.eml versate in atti al fascicolo di parte).
La omessa alligazione dell’atto di appello, ha dunque comportato, non la mera nullità, ma l’inesistenza dell’atto stesso e, quindi, l’insussistenza della conoscibilità legale dell’atto da parte del destinatario cui tende la notificazione.
E ciò alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Con le sentenze gemelle nr. 14916 e 14917 del 20.7.2016), secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forma degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto -come nel nostro caso-, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Categoria quest’ultima che consente invece la sanatoria prevista dall’art. 156 comma 3° c.p.c., per raggiungimento dello scopo.
Alla Corte Centrale è stato dunque chiesto di estendere la declaratoria di “inesistenza” sia alla notificazione dell’atto di appello che all’atto di appello stesso, in quanto mai pervenuti a conoscenza dei destinatari e come tali intrinsecamente inidonei a raggiungere lo scopo.
Conseguentemente, non essendo il vizio eccepito sanabile, e decorso nelle more, anche il termine breve per l’impugnativa della sentenza di primo grado, quest’ultima è passata in giudicato con conferma integrale delle relative statuizioni.
Arezzo – 6 Luglio 2022
Avv. Chiara Chessa
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