29 - 11
2022
TFS e 6 SCATTI > TUTTI GLI ARTICOLI
QUESTO ARTICOLO RIGUARDA IL PERSONALE POLIZIA di STATO, CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA e POLIZIA PENITENZIARIA
Proseguiamo la nostra rassegna giurisprudenziale relativa all’applicazione dei sei scatti sull’indennità di buonuscita segnalando la sentenza n. 1805/2022 del TAR Veneto pubblicata il 28 Novembre 2022 .
Nella pronuncia in esame il TAR accoglie il ricorso presentato da Finanzieri in quiescenza a domanda con almeno 55 anni di età e 35 di servizio utile, contestando le argomentazioni che l’INPS ripropone in pressoché tutti i giudizi incardinati.
A fronte dell’affermazione dell’Ente previdenziale di non poter accogliere l’istanza di revisione perché la maggiorazione della base di calcolo spetterebbe solo in caso di cessazione dal servizio per età o per inabilità permanente al servizio ovvero ancora per decesso, ma non per l’ipotesi di dimissioni volontarie, il TAR Veneto espone come tale assunto non possa essere condiviso “perché il comma 2 dell’art. 6 bis del sopra menzionato decreto legge n. 387 del 1997, espressamente dispone che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”. Anche la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che il predetto comma 2 prevede una fattispecie aggiuntiva e concorrente rispetto a quanto dispone il comma 1 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231). La maggiorazione spetta pertanto anche in caso di dimissioni volontarie al ricorrere dei requisiti di anzianità anagrafica e di servizio richiesti dalla norma.”
Alla tesi dell’INPS secondo cui l’art. 6bis d. L. 387/1997 non può trovare applicazione in favore di ex appartenenti alla Guardia di Finanza, perché riferita soltanto agli ex appartenenti della Polizia di Stato, il Tribunale adito replica che la disposizione in esame trova applicazione “non solo in favore del “personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”, ma anche in favore del personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate. E a chiarire che alla predetta disposizione deve essere data una lettura estensiva è intervenuto anche l’art. 1911 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il quale ha disposto che a tutto il “personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”. Pertanto, in adesione della prevalente giurisprudenza, deve affermarsi che il beneficio invocato dai ricorrenti contempla non solo gli appartenenti alla Polizia di Stato, ma anche gli appartenenti alla Guardia di Finanza (cfr. la già citata sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 maggio 2021, n. 1184, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 23 aprile 2021, n. 133; T.R.G.A. Alto Adige, Bolzano, 4 novembre 2021, n. 308).”
Con riferimento infine alla eccezione di decadenza che l’INPS fa discendere dall’art. 6 bis, comma 2, del decreto legge n. 387 del 1987 nella parte in cui dispone che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”, il Collegio osserva “che il mancato rispetto del termine previsto da una norma non comporta effetti decadenziali quando la norma non contenga un’esplicita previsione in tal senso. Come è stato condivisibilmente osservato con riguardo al sopra citato art. 6 bis, comma 2, “proprio l’ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (in questi termini la già citata pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231). Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dall’INPS, si deve concludere che nel caso in esame non si è verificato alcun effetto decadenziale.”
Al fine di offrire un quadro organico e completo sugli attuali orientamenti giurisprudenziali, segnaliamo che lo stesso TAR Veneto ha invece respinto il ricorso promosso da un luogotenente dell’esercito ritenendo che l’art. 1911, comma 3 del Codice dell’Ordinamento Militare, trovi applicazione solo per le Forze di Polizia a ordinamento militare.
Non ci resta che attendere gli ulteriori sviluppi giurisprudenziali e, in particolare, le decisioni che saranno prese nei mesi a venire dal Consiglio di Stato sugli appelli in corso.
La Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
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Arezzo – 29 Novembre 2022
Avv. Eleonora Barbini
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