Artico 54: Attenti ai recuperi INPS

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Articolo 54: La sentenza della Corte dei Conti della Regione Umbria a Perugia


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO

Vigili del FuocoVV. F.
corpo firestadele dello StatoC.F.S.
carabinieriC.C.
guardia di finanzaG.D.F.
Esercito italianoE.I.
Marina militareM.M.
Aeronautica militareA.M.
Polizia di StatoP.S.
Polizia PenitenziariaP.P.

La sentenza n. 80/M/2023 emessa dalla Corte dei Conti Umbria in data 21 novembre 2023 trae origine da un ricorso presentato dal nostro studio per un nostro assistito ex appartenente alla Guardia di Finanza.

L’interessato aveva ottenuto la riliquidazione della pensione ex art. 54 DPR 1092/1973 a seguito di ricorso esperito nel 2019 con applicazione dell’aliquota piena del 44%. In attuazione della sentenza di primo grado, seppur in via provvisoria, l’INPS aveva corrisposto gli arretrati commettendo plurimi errori di calcolo nell’applicazione del coefficiente, errori correlati all’adeguamento manuale della pensione.

Con la riforma della sentenza in appello al 2,44% annuo, ai sensi di quanto disposto dalle Sezioni Riunite con le decisioni nn. 1/QM/2021 e 12/QM/2021, l’INPS provvedeva al successivo e dovuto provvedimento di recupero per indebito stante la differenza tra i coefficienti fissati dalle pronunce di primo e secondo grado. Il provvedimento, notificato nel 2022, è stato analizzato dal nostro studio insieme a tutta la posizione contabile del pensionato al quale erano state comunicate nel tempo 5 riliquidazioni: sono stati così individuati errori e disallineamenti sia nella liquidazione della pensione fatta in via provvisoria dopo la sentenza di primo grado, sia nella liquidazione della pensione privilegiata intervenuta dopo le richiamate pronunce delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

Secondo la nostra prospettazione difensiva, accolta in pieno dal giudice contabile, detti errori non possono gravare sul pensionato che in perfetta buona fede si è affidato alla correttezza dell’operato dell’ente previdenziale nell’esecuzione della sentenza di primo grado. L’Inps è stata quindi condannata a interrompere il recupero in corso con conseguente revisione e riduzione del provvedimento di indebito rideterminando il relativo importo a quanto effettivamente dovuto dal pensionato se la sentenza di primo grado fosse stata applicata correttamente, sin dall’inizio, alla pensione del nostro assistito.

Il pensionato è stato costretto ad agire in giudizio stante il silenzio opposto dall’INPS alla diffida stragiudiziale inviata.

La sentenza è stata trattata anche in un artitolo a cura di Umberto Maiorca sulla testata on line “Perugia Today”
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Anche “INFODIFESA” tratta la sentenza ottenuta dal Nostro Studio
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Contattate lo Studio legale CBC

Se avete dubbi e ritenete che il vostro provvedimento di recupero per indebito a seguito del contenzioso ex art 54 sia esorbitante non esitate a contattarci scrivendo a chessapensionimilitari@gmail.com o chiamando il numero 371 18 91 856.

Valuteremo insieme la miglior soluzione per il vostro caso.


LA SENTENZA

La Sentenza della Corte dei Conti dell’Umbria

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Arezzo – 27 Novembre 2022

Avv. Eleonora Barbini e Avv. Chiara Chessa

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