Sentenza 1/2021 Sezioni Riunite – Esecuzione Sentenze I° Grado –
Indebito- Restituzioni all’INPS al NETTO

Sentenza 1/2021 Sezioni Riunite – Esecuzione Sentenze I° Grado –<br/>Indebito- Restituzioni all’INPS al NETTO
No Comment

INDEBITO e RESTITUZIONI > TUTTI GLI ARTICOLI

Sentenza 1/2021 Sezioni Riunite Indebito- Restituzioni all’INPS al NETTO


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO

Vigili del FuocoVV. F.
corpo firestadele dello StatoC.F.S.
carabinieriC.C.
guardia di finanzaG.D.F.
Esercito italianoE.I.
Marina militareM.M.
Aeronautica militareA.M.
Polizia di StatoP.S.
Polizia PenitenziariaP.P.

La recente pronuncia delle Sezioni Riunite riguardo l’aliquota del 2,445% applicabile sia per coloro che, appartenenti al regime misto, avevano maturato al 31.12.1995 una anzianità rientrante nel range fra 15/-18 anni, che per quelli che avevano maturato un’anzianità inferiore ai 15 anni, ripropone la problematica delle restituzioni dell’indebito all’INPS.

Infatti, in molti casi, l‘Ente, nelle sue varie realtà territoriali, ha provveduto, all’esito della sentenza di primo grado favorevole al pensionato ed in pendenza dell’appello, al ricalcolo e riliquidazione in via provvisoria della pensione del ricorrente, corrispondendo allo stesso cospicue somme a titolo di arretrati ed adeguando al rialzo l’importo del rateo mensile della pensione.

Con l’ingresso della nuova aliquota del 2,445% in ragione degli anni di anzianità utile realmente maturati alla data del 31.12.1995, si impone la necessità di ricalcolare l’importo delle pensioni che in via provvisoria l’Ente aveva rideterminato e pagato, secondo le più alte aliquote del 44% maturata al compimento del 15° anno o del 2,93 annuo, per i -15.

Ne consegue che con l’applicazione della minor aliquota del 2,445%, il pensionato, a cui era stata ricalcolata la pensione secondo la precedente giurisprudenza uniforme delle Sezioni Centrali di Appello, risulterà aver percepito somme di denaro non dovute (Art. 2036 cc) che l’INPS, provvederà a richiedere in restituzione in quanto tenuta per legge al loro recupero (Art. 23 DPR nr. 600/1973), nel termine prescrizionale ordinario di 10 anni.

L’argomento, già trattato in altro articolo comparso sul Sito ed archiviato in quanto non più attuale (Link-Archivio 4 articoli Divulgativi), evidenziava come il pagamento degli arretrati e l’adeguamento della pensione avvenisse al NETTO delle ritenute fiscali (Essendo l’INPS sostituto di imposta del pensionato), mentre le restituzioni in favore dell’Ente dovesse avvenire al LORDO di quanto percepito (Circolare INPS del 17.1.1984 n.10;Risoluzioni Agenzia delle Entrate 29.7.2005 e 71/E del 28.2.2008), con onere a carico del pensionato di richiedere all’Agenzia delle Entrate entro due anni dalle restituzioni a pena di decadenza le imposte pagate in eccedenza sull’operazione descritta.

Ebbene, finalmente il Legislatore, nell’ambito dei provvedimenti sul Covid 19, con il D.Legge 12.5.2020 n. 34 (Detto “Decreto Rilancio”), ha stabilito, fra le varie cose, che dal 1° Gennaio 2020 le restituzioni da parte del pensionato all’INPS per l’indebito pensionistico dovranno essere effettuate al NETTO.

Infatti, all’art. 150 del D.L. 34/2020 dal titolo “ Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto”, ha testualmente stabilito:-

“”1. All’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.”

2.…Omissis…

3. Le disposizioni di cui al comma 1° si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. “”

Con la nuova normativa, quindi, sarà l’INPS (e non più il pensionato), quale sostituto di imposta, a dover richiedere all’Agenzia delle Entrate la restituzione delle imposte pagate per il pensionato all’atto del ricalcolo della pensione e della corresponsione degli arretrati nonché per gli aumenti della pensione corrisposti in più mensilmente.

La saggia decisione, non solo snellisce la precedente disciplina, ma allevia la posizione del pensionato il quale si vedrà da una parte ridotti gli importi a lui addebitati a titolo di restituzione e dall’altra verrà liberato sia dall’onere dell’istanza di restituzione dell’imposta all’Agenzia delle Entrate che dalla “mannaia” della decadenza biennale ove la stessa non venisse tempestivamente richiesta.

Chiaramente, le somme che mensilmente nel corso dell’anno verranno restituite al NETTO, non dovendo il pensionato recuperare più alcuna imposta pagata in eccesso, non potranno essere inserite fra gli “oneri deducibili dell’anno fiscale in cui è avvenuta la restituzione”.

Quindi, fatte salve le posizioni già definite (cioè quelle per le quali sono ancora in corso le trattenute al Lordo) che rimarranno soggette alla precedente disciplina, dal 1° Gennaio 2020 la restituzioni delle somme percepite in più dai pensionati, dovranno da questi essere restituite, in caso di indebito, al NETTO DEGLI IMPORTI EFFETTIVAMENTE RICEVUTI.

Le modalità di restituzione all’INPS dell’indebito civile

Anche per quanto attiene alle forme di restituzione all’INPS dell’indebito, dobbiamo registrare una modifica della relativa disciplina apportata dalla Circolare n° 47 del 16.03.2018 con la quale l’Ente, aggiornando tutta l’articolata materia dell’indebito ed evidenziatene le varie tipologie, rimodula anche forme, competenze, modalità e termini delle restituzioni (Link- Vedi Testo Integrale della Circolare).

Orbene, nel caso che specificamente ci riguarda in questa sede, cioè quello del recupero delle somme risultate pagate in più al pensionato (in esecuzione delle sentenze di primo grado) a seguito della sopravvenuta decisione delle Sezioni Riunite, la tipologia dell’indebito, definita dall’INPS come indebito civile, prevede la seguente disciplina restitutoria:

  1. La Restituzione in Unica Soluzione, in forma diretta o per compensazione

A1) Il pagamento degli arretrati può avvenire, ovviamente, in un’unica soluzione, con pagamento diretto, purché l’adempimento avvenga entro 30 giorni dalla data della richiesta notificata per raccomandata dall’INPS;

A2) Qualora, invece, il pensionato vanti dei crediti verso l’INPS (Es. per errori nel calcolo pensionistico, per pagamento arretrati dovuti in sede di liquidazione della pensione definitiva, per liquidazione della pensione privilegiata e via dicendo), l’Ente può procedere alla compensazione totale o parziale del credito del pensionato col suo debito per restituzioni, disponendo per la definizione del residuo dovuto.

  1. La Restituzione Rateale

Il pagamento rateale, per l’indebito civile come qualificato all’art.1 punto 3° della citata Circolare e disciplinato dal successivo Art. 14.2, viene ritenuto praticabile dall’Ente solo in caso di “…comprovate situazioni socioeconomiche del debitore…”, fra le quali rientra “il rapporto tra l’importo del debito ed il reddito complessivo del pensionato/debitore”.

Detto rapporto è molto frequente, e costituisce “motivazione oggettiva” della rateizzazione, in quanto ricorre ogni qual volta l’entità della somma dovuta dal pensionato (Per es. 5.000,00 euro) venga a superare l’importo del rateo mensile di pensione a questi corrisposto , nel caso in cui goda di esclusivo reddito pensionistico, oppure, venga a superare la frazione di 1/13° del reddito complessivo denunciato dal pensionato nell’anno antecedente a quello in cui viene richiesta la restituzione.

La disciplina, apparentemente complessa e farraginosa nella sua descrizione, risulta, invece, nella sua applicazione pratica di più facile approccio e comprensione.

Infatti l’INPS, con Raccomandata r.r. (Attenzione- Oppure con PEC) con cui richiede la restituzione (indicata nella Circolare come Notifica della Nota di Debito) è tenuta ad indicare una serie di dati (vedasi art. 11 della Circolare 47) fra cui l’importo da restituire che dovrà essere pari alla differenza fra l’IMPORTO NETTO pagato per arretrati (indicato nel cedolino pensionistico della loro prima liquidazione) e per le frazioni mensili di pensione ricalcolata e percepite in più, detratto l’importo della somma derivante dall’applicazione dell’aliquota del 2,445% e da quella delle differenze fra il vecchio ed il nuovo ricalcolo della pensione, con applicazione, sulla somma dovuta come sopra determinata degli interessi di dilazione ex art. 1282 cc.-

Pertanto, nella pratica, l’IMPORTO NETTO da restituire, dovrà risultare inferiore a quello in precedenza liquidato a titolo di arretrati e della frazione maggiorata di pensione.

Nella stessa Raccomandata con richiesta di restituzione (chiamata tecnicamente “Notifica della Nota di Debito”), inoltre, l’INPS richiederà il pagamento entro 30 giorni del primo rateo di 1/5° indicandone l’importo.

Indicherà altresì il mese di decorrenza del rateo successivo (non inferiore a quello identificato nei 60 gg. dalla notificazione della Nota di Debito) ed il numero di ratei in cui avverrà il prelievo diretto mensile delle frazioni di 1/5° sulla pensione e ciò sino alla estinzione dell’indebito.

Ovviamente, quanto preteso dall’INPS con la sua Raccomandata, in ipotesi di errori, potrà essere oggetto di rettifica entro i 30 gg. presso la Sede Provinciale dell’INPS dalla Notificazione da parte dell’Ente.- La richiesta di rettifica, non importerà la sospensione dei dovuti pagamenti.

Una volta stabilita la somma pari ad 1/5° da prelevare mensilmente sulla pensione percepita, la restituzione dovrà avvenire entro un massimo di 36 rate.

Clausola di salvaguardia e completamento (Art. 1 co. 262 L. 662/1996 che non risulta abrogato).

Il testo dell’articolo, prevede espressamente: “Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad 1/5° (un quinto) della pensione. L’importo residuo (cioè quello eccedente la somma che si paga con i 36 ratei, ciascuno dei quali non può superare l’importo del quinto) è recuperato dall’INPS, sempre ratealmente e senza interessi, entro il limite di 24 mesi. Tale limite può essere ulteriormente superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione”.


La Circolare INPS n°47

SCARICA PDF


Arezzo – 25 Gennaio 2021

Avv. Guido Chessa

© Copyright "Studio Legale Associato C.B.C. di Chessa-Barbini-Chessa"

Per Informazioni e Ricorsi

Contattare Avvocato Guido Chessa
Viale Michelangelo, 26 52100 Arezzo
Telefono Segreteria: 371 18 91 856
Fax: 0575 35 49 91

chessapensionimilitari@gmail.com


Contatti:

Avvocato Guido Chessa

Avvocato Chiara Chessa

Avvocato Eleonora Barbini

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.