23 - 07
2021
Al Centro: Parisi e Chessa in posa prima dell’ingresso alle sezioni riunite Della Corte dei Conti Centrale.
A Destra Gli avvocati Parisi, Bacci e Chessa in posa pochi minuti prima del Processo.
Il 21 luglio è stata celebrata, innanzi alle Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale, l’Udienza per la discussione della Questione di Massima n° 734/SR/QM/SEZ. sollevata dalla 3^ Sezione Giurisdizione Centrale di appello con Ordinanza nr. 5/2021 del 1.6.2021.
Il Presidente del Collegio delle SS.RR., nell’aprire l’Udienza, ha subito rappresentato come fosse pendente innanzi allo stesso Giudice della Nomofiliachia altra Questione di Massima, sollevata successivamente dalla Prima Sezione Centrale della C. Conti in appello con Ordinanza nr. 25/2021 del 11.06.2021, e come, trattandosi dello stesso oggetto con quesisti sostanzialmente assimilabili, fosse opportuna la riunione delle Due Questioni nello stesso procedimento, in modo tale che venisse data, con unica sentenza, la risposta ad entrambi i quesiti formulati.
Innanzi al tacito assenso di tutte le parti processuali presenti, il Presidente disponeva per la riunione delle due Q.M. e quindi procedeva alla relazione introduttiva del giudizio ponendo sommariamente in rilievo le richieste formulate dalle parti nei loro atti di costituzione e che:
-
Per INPS e Min.Difesa-PREVIMIL era l’applicazione del coefficiente del 2,20% nei confronti di tutti i -15;
-
Per la Procura Generale, posto il principio interpretativo che la Sentenza 1/2021 aveva attribuito il coefficiente del 2,44% in favore di tutti i beneficiari senza distinzione fra Under ed Over 15, chiedeva la revisione completa della stessa in relazione all’applicazione del coefficiente del 2,44 ritenuto erroneo, per cui le SS.RR. dovevano sollevare innanzi a se stesse “motivato dissenso” per giungere alla fissazione di un nuovo principio di diritto con applicazione del coefficiente del 2,20% sia agli Under che agli Over 15;
-
Per le Difese dei Pensionati: Le richieste del Collegio difensivo Chessa-Parisi-Mangiaracina (quest’ultimo sostituito dall’Avvocato Chiara Chessa), in linea con le Questioni di Massima poste a giudizio, chiedeva l’applicazione del coefficiente del 2,44% anche in favore degli Under 15, a cui si associava l’Avv.to Alessandro Mariani, mentre l’Avv.to Delfino chiedeva l’integrale revisione della sentenza 1/2021, sottoposta a rilievi critici, con invito alle SS.RR. di statuire per l’applicazione del 44% integrale agli over 15-18 e per il coefficiente del 2,93 annuale per gli Under 15, come da giurisprudenza anteriore alle SS.RR. e solo in via subordinata l’applicazione del coefficiente del 2,44% a tutti i beneficiari senza distinzioni di sorta.
Il testo delle Questioni di Massima :
La III Sez. con Ord. 5/2021 chiedeva: “a) di statuire se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 335/1995, in favore del personale militare o appartenente a corpi militarizzati, cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali, vada calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, determinato dalle stesse SS.RR. nel 2,44% anche in favore di quei militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano una anzianità di servizio inferiore a quindici anni ; b) ovvero di statuire, ove ritenuto non applicabile il coefficiente del 2,44%, quale sia la quota da applicare al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità che, alla data del 31.12.1995, vantava una anzianità di servizio inferiore a quindici anni.”
La I Sez. con Ord. 25/2021 chiedeva: “se la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1° comma 12 Legge 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con una anzianità superiore ai 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai 15 anni, debba o meno essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero degli anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.”
Prima dell’apertura della discussione, l’Avv.to Delfino sollevava questione preliminare circa la “opportunità di astensione” ai sensi dell’art. 51 nr.4 cpc, del Presidente del Collegio S.E. Dr. Mauro Orefice, essendosi questi già pronunciato sulla problematica in questione nella qualità di Presidente del Collegio che aveva emanato la sentenza 1/2021. L’eccezione, di cui lo scrivente e gli altri colleghi della difesa, venivano informati e chiamati all’adesione dall’Avv.to Delfino, solo pochi minuti prima che lo stesso la sollevasse innanzi al Collegio delle SS.RR., non raccoglieva la loro disponibilità. E ciò per tre ordini di ragioni, in primis stante l’intempestività dovuta al mancato preventivo avviso dell’iniziativa, in modo tale che la stessa risultasse il portato dello studio e di una azione comune e condivisa; in secundis perché la fattispecie richiamata (Art. 51 nr. 4 cpc) non sembrava investire il caso di specie, avendo il Presidente operato quale membro di un Collegio composto da 7 giudici ed essendo la sentenza 1/2021 la risultante della formazione endogena di una volontà paritetica e collegiale ove ruolo e funzione del Presidente non potevano considerarsi preminenti; in tertiis, perché non era affatto condivisa la strategia processuale assunta dell’Avv.to Delfino che risultava chiaramente affetta, come quella della Procura Generale, da vizio di ultrapetizione, in quanto portatrice di domande estranee alle Questioni di Massima portate a giudizio, e come tale processualmente inammissibile.
Quindi, sulla scorta di alcuni rilievi Presidenziali sul punto, stante l’opposizione sia dell’INPS che della Procura Generale, nonchè sulla semplice presa d’atto da parte degli altri difensori e del Min. Difesa, il Presidente considerava superata l’eccezione e disponeva per la prosecuzione del procedimento.
La discussione orale si è quindi sviluppata secondo l’ordine delle anticipazioni esposte nella relazione Presidenziale ed in particolare:
L’INPS, dopo aver affermato che il coefficiente del 2,44% trova esclusiva applicazione in favore degli OVER 15-18, per gli UNDER 15 ha richiesto l’applicazione del coefficiente del 2,20%. Infatti, detta aliquota, ricavabile direttamente dalla disciplina riservata dal Legislatore ai militari e forze equiparate, corrisponde alla divisione ventennale del 44% (44:20= 2,20) e troverebbe conferma anche dall’art. 54 co.9° che, pur essendo norma speciale, assume significato e valenza in quanto valorizza le annualità contributive inferiori ai 15 anni. Che detta differenziazione fra Under 15 ed Over 15-18 non presenterebbe alcuna forma di criticità in quanto la differenziazione nell’applicazione di diverse aliquote è espressamente prevista proprio all’interno della disciplina del DPR 1092/73 riservata ai militari ed alle forze assimilate.
Il Ministero della Difesa – PREMIVIL, assumendo una posizione chiaramente ancillare rispetto all’INPS, evidenziava, con la Delegata Dr.ssa Guttuso, che dal 1995 sino al 2010, tutte le liquidazioni in quota retributiva delle pensioni miste, erano state calcolate con l’aliquota del 2,20% annuo e che i relativi Decreti di Pensione avevano superato il vaglio del controllo della Corte dei Conti Contabile ricevendone rituale certificazione. A seguire il Ten. Colonnello Apolloni, totalmente adesivo alle ragioni giuridiche sostenute dall’INPS, “anziché rimettersi, come sarebbe stato naturale, a giustizia” ribadiva la richiesta alle SS.RR. di disporre l’applicazione del coefficiente del 2,20%, decisamente penalizzante nei confronti degli UNDER 15.
Il nostro collegio difensivo, chiamato al suo turno di discussione dal Presidente, ha esordito concentrando il proprio intervento sull’analisi critica della requisitoria scritta della Procura Generale. In particolare, l’Avv.to Claudio Parisi, ha evidenziato l’irritualità procedurale seguita dall’Ufficio del Procuratore, nel tentare di rimettere in discussione, con un intervento incidentale, l’itinerario nomofilattico seguito dalle SS.RR. nell’individuazione del coefficiente del 2,44% quale coefficiente da applicarsi per la determinazione della quota retributiva ai pensionati soggetti al regime misto senza alcuna distinzione temporale. Ripercorreva il favor legis riservato dal Legislatore ai militari ed alle categorie equiparate sino a giungere al Collegato Lavoro del 2010, supportando le articolate argomentazioni con il richiamo a varie pronunce in materia della Corte Costituzionale. Ha evidenziato, altresì, come il coefficiente del 2,44% per gli OVER 15 costituisse ormai diritto vivente a fronte del suo integrale accoglimento da parte di tutta la giurisprudenza di appello e come, ancora la stessa INPS avesse prestato acquiescenza alla sua applicazione a seguito della recentissima Circolare 107 del 14.7.2021. All’esito, quindi, del proprio intervento contestava in via procedurale il vizio di ultrapetizione delle conclusioni rassegnate dalla Procura Generale con richiesta di pronuncia di inammissibilità delle stesse, mentre nel merito richiedeva l’applicazione generalizzata del coefficiente del 2,44% in discussione senza distinzioni temporali di sorta e quindi anche in favore degli UNDER 15. Quale breve appendice alla discussione, infine, l’Avv.to Parisi evidenziava, in controdeduzione alle tesi del Min. Difesa-Premivil, come la certificazione contabile ai Decreti di Pensione non costituisse certificazione di conformità a Legge, ma veniva subito bloccato dal Presidente delle SS.RR. il quale affermando che il Collegio è ben a conoscenza del significato e valore degli atti contabili, invitava a chiudere la discussione ritenendo, implicitamente superflua ogni ulteriore precisazione sul punto.
A seguire, l’Avv.to Guido Chessa, nel ribadire l’eccezione di ultrapetizione con richiesta di inammissibilità, poneva l’accento sul fatto che al Punto 3° della parte in diritto della Requisitoria (Pag. 13, 14 e 15) la Procura Generale, nell’interpretare la sentenza 1/2021 era giunta alla conclusione oggettiva che il coefficiente del 2,44% aveva una valenza generale per la valorizzazione in quota retributiva delle anzianità di servizio maturate al 31.12.1995, senza che vi fosse necessità alcuna di operare una distinzione fra chi aveva più di 15 anni di anzianità e meno di 18 e chi aveva maturato una anzianità inferiore ai 15 anni.
Ciò che la Procura Generale contestava era l’itinerario ermeneutico di determinazione del coefficiente del 2,44% seguito con la sentenza 1/2021, il quale, ritenuto erroneo per una serie di criticità, avrebbe dovuto convincere le SS.RR. a sollevare innanzi a se stesse un “motivato dissenso” per incardinare un suo riesame e giungere alla fissazione di un nuovo principio di diritto in ragione del coefficiente del 2,20% sia per gli Under che per gli Over 15. Chiarissima, però, emergeva e veniva contestata l’ultrapetizione della richiesta della Procura, in quanto oggetto della Questione di Massima e del presente giudizio non era la legittimità o meno del percorso nomofilattico seguito per addivenire all’individuazione del coefficiente del 2,44% (Come pretendeva la Procura Generale), ma era, invece, esclusivamente l’applicabilità o meno del 2,44% anche agli UNDER 15, ed in caso negativo quale fosse il coefficiente da applicarsi.
Dato atto, quindi, che anche la Procura Generale era addivenuta alla conclusione oggettiva che la Sentenza 1/2021 faceva riferimento all’applicazione del 2,44% in favore di tutti i beneficiari senza distinzione fra UNDER 15 ed OVER 15-18, si addiveniva alla conclusione che anche la Procura Generale aderiva espressamente alla tesi sostenuta dalla nostra difesa.
Si richiamava quindi, ripercorrendola brevemente, la giurisprudenza favorevole più significativa quale la Sentenza 41/2021 della Seconda Sez. Centrale in Appello (Estensore Razzano) e la nr. 39/2021 della Regione Friuli (Estensore Gargiulo), entrambi componenti del Primo Collegio delle SS.RR. che avevano partecipato alla statuizione 1/2021, e vero plotone di esecuzione delle argomentazioni nomofilattiche sia dell’INPS che della Procura Generale, concludendo per l’applicazione generalizzata, e quindi anche agli UNDER 15, del coefficiente in narrativa.
Ancora due battute conclusive, venivano poi riservate alla solita Relazione Tecnica Attuariale depositata dall’INPS per evidenziare gli eventuali oneri di bilancio che avrebbe comportato l’applicazione del coefficiente del 2,44% nei prossimi 10 anni (2021-2030) e quantificati in complessivi 257,30 milioni di euro, dati che divenivano insignificanti se rapportati alle notevoli economie di bilancio che l’INPS farà nei prossimi 10 anni a seguito della cancellazione di oltre 100.000 pensioni dovute all’emergenza pandemica. Si tratta di economie, queste ultime, calcolate fra gli 11 ed 14 miliardi di euro nei prossimi 10 anni. Dati, si è detto, che dovrebbero tranquillizzare le SS.RR., ove fosse necessario, in quanto ogni decisione non verrà certo a costituire ne potrà costituire un aggravio insostenibile per il Bilancio dell’INPS. Da ultimo, veniva rappresentato alla Corte, come la recente Circolare nr. 107 (a cui dedicheremo un articolo a parte), si presentasse foriera di nuovo contenzioso, vuoi perché l’Ente si è indebitamente eretto a dominus della decorrenza dei termini prescrizionali, vuoi perché ha già deciso che in sede di autotutela, la richiesta di ricalcolo della pensione al 44% formulata dall’interessato, non sarà considerata valida ai fini dell’interruzione della prescrizione.
L’Avv.to Alessandro Mariani, infine, chiudendo le discussioni delle difese dei pensionati in piena condivisione degli interventi degli avvocati Parisi-Chessa, concludeva per l’applicazione del coefficiente del 2,44% in favore di tutti gli Under 15.
La Procura Generale, in persona del Vice Procuratore Generale S.E. Dr. Antongiulio Martina, preso atto della contestata eccezione di extrapetizione e di inammissibilità delle sue conclusioni, nonchè per la deduzione che l’interpretazione oggettiva della sentenza 1/2021 fosse di fatto allineata a quella sostenuta dalle difese dei pensionati, esordiva assumendo che non era stato permesso, in occasione della redazione della Sentenza 1/2021, l’integrazione del contraddittorio fra le varie parti processuali riguardo al nuovo coefficiente del 2,44%.
In pratica l’intervento possedeva una richiesta implicita del seguente tenore: “…poichè, nel precedente processo innanzi alle SS.RR., il nuovo coefficiente del 2,44 è stato determinato in forma innovativa e, quindi, senza il contraddittorio delle parti, oggi, pur in presenza di una contestazione di extrapetizione ed inammissibilità, permettete che detto contraddittorio, mancato in precedenza, si sviluppi come prospettato ed accogliete la richiesta di revisione del coefficiente statuendo per la sua rideterminazione in ragione del 2,20% da applicarsi a tutti indistintamente…”
Dopo un significativo scambio di vedute occorso con il Presidente del Collegio l’iniziativa veniva interrota con abbandono della sua trattazione.
Tuttavia il Procuratore generale caparbiamente riaffermava la sussistenza dei presupposti, a fronte dei rilievi critici mossi sul processo di individuazione del coefficiente del 2,44%, affinchè le SS.RR. sollevassero innanzi a se stesse un “motivato dissenso” verso il loro precedente operato e quindi, in revisione di quanto statuito nella sentenza 1/2021, fissassero nel coefficiente del 2,20% la percentuale di valorizzazione in quota retributiva di tutte le anzianità contributive maturate al 31.12.1995. In via subordinata, comunque, chiedeva che la stessa aliquota del 2,20 venisse stabilita in favore degli UNDER 15.
All’esito della requisitoria della Procura Generale, venivano richieste e concesse alla nostra difesa brevi repliche sviluppate dall’Avv.to Claudio Parisi nonchè controrepliche finali del Procuratore.
Alle ore 12,15 circa, dopo due ore intense e combattute di discussione, l’Udienza veniva chiusa dal Presidente, il quale, a richiesta espressa dello scrivente circa i tempi di deposito della sentenza, rispondeva che sarebbe avvenuto “in tempi ragionevoli”, lasciando intendere che non vi sarebbero stati tempi morti.
Volendo fare una previsione ottimistica e ritenendo che per la decisione non dovrebbe essere necessaria più di una Camera di Consiglio, si può ipotizzare che il deposito della decisione verrà fatto entro il 10 agosto oppure al massimo, considerato il periodo feriale, entro il 15 settembre.
Difficile, poi, è anticipare quelli che saranno gli esiti del giudizio. E’ certo che l’Udienza ha ruotato in prevalenza attorno allo scontro fra la nostra difesa e le tesi della Procura della Repubblica, non avendo apportato l’INPS che profili ermeneutici già oggetto di scrutinio da parte delle Sezioni Riunite. Convinti della fondatezza delle eccezioni sollevate e della interpretazione data alla sentenza 1/2021 per la quale abbiamo combattuto senza risparmio, confidiamo che la stessa venga accolta dalle SS.RR. e che venga stabilita, una volta per tutte l’applicabilità del coefficiente del 2,44% senza distinzioni di sorta.
Arezzo – 23 Luglio 2021
Avv. Guido Chessa
© Copyright "Studio Legale Associato C.B.C. di Chessa-Barbini-Chessa"
Per Informazioni e Ricorsi
Contattare Avvocato Guido Chessa
Viale Michelangelo, 26 52100 Arezzo
Telefono Segreteria: 371 18 91 856
Fax: 0575 35 49 91
chessapensionimilitari@gmail.com
Leave A Reply