Disegno di legge di previsione del bilancio dello Stato 2022
ARTICOLO 54 Esteso a Polizia di Stato e Penitenziaria

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Disegno di legge di previsione del bilancio dello Stato 2022 – Articolo54 Esteso a Polizia di Stato e Penitenziaria


L’Itinerario per l’approvazione definitiva.

In data 28 corrente, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge del Bilancio di Previsione per il 2022 ed il giorno 30 corrente, il suo testo, composto da 185 articoli, è stato inviato per il parere alle istituzioni dell’Unione Europea (che dovranno recapitarlo entro 30 novembre). Nel contempo, il Testo, è stato rimesso al Parlamento che, attraverso le varie Commissioni provvederà alla sua analisi ed agli emendamenti del caso.

Tutti gli emendamenti (Normalmente svariate centinaia), raccolti in una Nota di Variazione concordata fra le forze politiche, verranno a formare il solito Maxi-emendamento costituito da un solo articolo con alcune centinaia di commi, che dovrà essere convertito in legge entro il 31.12.2021, normalmente in unica sessione stante la solita fiducia posta dal governo.

Le Novità per il Comparto Difesa & Sicurezza

Per il comparto Difesa e Sicurezza che a noi interessa, il Disegno di legge ha destinato due articoli:

A) l’art 26, che prevede la costituzione per l’intero comparto (Forze Armate, di Polizia e VVFF) di un fondo ( 20,40 e 60 milioni rispettivamente per gli anni 2022,2023 e 2024) sulla cui precisa destinazione ci riserviamo di intervenire una volta chiarito meglio a cosa ci si riferisca sia con la “compensazione della perequazione rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici” sia con riguardo alle “Misure integrative delle forme pensionistiche complementari”;

B) L’art. 27, di cui riportiamo, qui a seguire, sia la rubrica che il testo:

ART. 27.

(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)


1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla spe-cificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in 28.214.318 euro per l’anno 2022, 32.527.983 euro per l’anno 2023, 46.764.831 per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025,43.000.595 euro per l’anno 2026, 46.901.974 euro, per l’anno 2027, 49.248.807 per l’anno 2028, 49.927.172 per l’anno 2029, 54.721.615 per l’anno 2030 e 57.469.415 euro a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante……….. ».

Gli effetti giuridici dell’art. 27

Con l’art. 27, il Legislatore, attuando un ulteriore frammento dei programmi di armonizzazione previdenziale previsti per il Comparto Difesa e Sicurezza (Legge 335/1995 e D.Lgs. 165/1997) nonché della disciplina attuativa in materia di specificità prevista dallo Art. 19 del Collegato Lavoro (Legge 4.11.2010 nr. 183), dovrebbe venire a sanare un grave vulnus discriminatorio, riguardante l’applicazione dell’art. 54 DPR 1092/73, sino ad oggi consumato in danno della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria.

Ma, qualora l’attuale Disegno di Legge fosse confermato nel testo attuale, non si può non rilevare come ci trovi innanzi ad una “vittoria mutilata” (Così direbbe il D’Annunzio) in quanto conseguita sulle larghe spalle ed a spese dei pensionati.

Infatti, l’art. 27 in questione è costruito come norma dispositiva e non interpretativa. Il che sta a significare che dispone solo per il futuro, limitandosi ad estendere l’applicazione dell’art.54 al personale quasi esclusivamente in servizio e lasciando, quindi, inalterata l’impalcatura sistematica preesistente. Quest’ultima, come più volte statuito dalla giurisprudenza, escludeva e tutt’ora esclude l’applicabilità dell’art.54 alla Polizia di Stato ed alla Penitenziaria.

Ne consegue che, dalla disciplina prevista nell’attuale art. 27 (Il cui testo potrebbe sempre cambiare in Commissione Parlamentare) si possono trarre le seguenti conclusioni:

1°) L’aliquota del 2,44% (Stabilita dalle Sentenze SSRR nr. 1 e 12 del 2021) verrà applicata per il calcolo della pensione in quota retributiva al 31.12.1995, a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alla Polizia Penitenziaria che andranno in pensione dal 1.1.2021 (Previsione dell’entrata in vigore della Legge come stabilito dall’art. 185 del Disegno di Legge);

2°) Tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alla Polizia Penitenziaria che sono stati collocati in pensione entro il 31.12.2020, vedranno calcolata la loro quota retributiva maturata al 31.12.1995, con la disciplina prevista per il personale civile e quindi con il coefficiente del 2,33% .

3°) Non è prevista alcuna retroattività fatta salva la decorrenza della legge dal 1.1.2021.

Art. 54 -Il Nuovo quadro sistematico generale per i pensionati

Con l’ingresso dell’art.27 (sempre che rimanga inalterato nel suo contenuto), il quadro complessivo della applicazione dell’art. 54 DPR 1092/73 nel Comparto Difesa, Sicurezza e Categorie equiparate, rimane, per quanto riguarda i pensionati, ancora discrasico anche perché Legislazione, Giurisprudenza e la Circolare attuativa 107 dell’INPS non risultano fra loro coordinate in modo organico e compiuto.

In attesa che il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Difesa & Previdenza-APS” elabori e pubblichi sul suo Sito una tavola sinottica esplicativa riguardante i pensionati, riassumiamo, qui di seguito la situazione complessiva del Comparto Previdenziale:

 

A) Categoria degli Over 15 (cioè +15-18)

Alla categoria si applica, alle anzianità di servizio maturate in quota retributiva al 31.12.1995, il Coefficiente del 2,44% stabilito dalla Sentenza 1/2021 SS.UU.

L’INPS con la Circolare 107, dichiara di adeguarsi alla giurisprudenza delle SS.UU, assumendo che vi provvederà d’Ufficio. Però nel corpo della circolare quando va ad indicare espressamente le Categorie del Comparto, oltre ad escludere Polizia di Stato e Penitenziaria non cita neppure, come categorie beneficiare, l’ex Corpo Forestale dello Stato ed il Corpo dei Vigili del Fuoco che sono inequivocabilmente equiparate ex lege ai militari. Inoltre, come già segnalato non vengono indicati, neppure in via approssimativa, i termini in cui provvederà al ricalcolo delle pensioni ed alla corresponsione degli arretrati. Annuncia, infine, la corresponsione degli arretrati, prospettando l’applicazione della prescrizione in palese violazione delle norme del codice civile.

B) Categoria degli Under 15 (cioè da 1 anno a 15- un giorno)

Alla categoria si applica, per le anzianità di servizio maturate in quota retributiva al 31.12.1995, il Coefficiente del 2,44% stabilito dalle Sentenze 1/2021 e 12/2021 delle SS.UU.

L’INPS nella Circolare 107 si riserva di emanare la disciplina operativa con la quale dovrà adeguarsi alla giurisprudenza delle SS.UU., ma allo stato non vi ha ancora provveduto.

In questo momento, pertanto, la rivendicazione del diritto al ricalcolo pensionistico ed agli arretrati, è lasciata alla libera iniziativa dell’interessato che dovrà pretenderne l’applicazione direttamente dall’Ente, e ciò onde evitare la prescrizione dei ratei maturati e dovuti.

Anche in questo caso hanno diritto al ricalcolo della pensione ed agli arretrati, tutti i pensionati di: Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, ex Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco, rimangono esclusi Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria.

C) Categoria Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria

Tutto il personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, collocato in pensione entro il 31.12.2020, non ha diritto all’applicazione dell’art. 54 del DPR 1092/73, per cui la loro pensione verrà calcolata, per le anzianità di servizio maturate al 31.12.1995 in quota retributiva, con applicazione del coefficiente del 2,33%.

Mentre, tutto il personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, collocato in pensione dopo il 1.1.2021, avrà diritto all’applicazione del coefficiente del 2,44% per la valorizzazione delle anzianità di servizio maturate in quota retributiva al 31.12.1995.

Ad majora


Arezzo – 2 Novembre 2021

Avv. Guido Chessa

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