10 - 01
2022
PENSIONE PRIVILEGIATA > TUTTI GLI ARTICOLI
QUESTO ARTICOLO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO
La vicenda
Una interessante vicenda che ha coinvolto il nostro Studio Legale nel corso del 2020-2021, riguarda lo “strano caso” di riesame chiesto dall’INPS al Comitato di Verifica della Cause di Servizio, a seguito della proposizione di domanda di pensione privilegiata presentata da un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri.-
A questi, infatti, era già stato riconosciuto, con decreto, il nesso di causalità tra l’infermità sopravvenuta e il precedente stato patologico già riconosciuto come dipendente da causa di servizio, ma, a suo tempo, ritenuto non suscettibile di ascrivibilità tabellare da parte della CMO.
In particolare, sulla base del propedeutico parere reso dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri riteneva sussistente l’interdipendenza tra l’infermità successivamente contratta dal carabiniere (artrosi cervicale diffusa nel territorio da C4 a C7 in pz con sofferenza cronica radicolare di C6), con la pregressa affezione (esiti trauma distorsivo del rachide cervicale), già riconosciuta dipendente da causa di servizio, con riclassificazione dell’infermità e ascrizione alla VIII Categoria Tabella A.
L’interdipendenza tra le invalidità rappresenta, di fatto, un aggravamento della precedente infermità.
Il riesame chiesto dall’INPS
Il militare, sulla scorta di tale decreto, proponeva all’INPS domanda di pensione privilegiata.
Decorsi oltre due anni dalla richiesta, il carabiniere riceveva un nuovo modello SM5007 in cui l’INPS precisava che la pensione privilegiata ordinaria non competeva in ragione di un secondo e successivo parere reso dal Comitato di Verifica per le cause di Servizio, con il quale si escludeva che l’infermità artrosi cervicale diffusa fosse interdipendente rispetto alla precedente prognosi di “ trauma distorsivo del rachide cervicale.
Il contegno tenuto dall’Ente nella vicenda sopra brevemente riassunta, ha presentato vari profili di criticità.
Da un lato si ravvisa una lesione dell’art. 14 DPR 461/2001 che individua nell’Amministrazione di appartenenza (nel caso in esame l’Arma dei Carabinieri), l’ente legittimato ad adottare il provvedimento finale di riconoscimento o di diniego della causa di servizio e, pertanto legittima l’Amministrazione a provvedere, in via di autotutela al relativo annullamento.
Il parere del CVCS (Comitato di Verifica delle Cause di Servizio), seppur vincolante nei confronti dell’Amministrazione, riveste infatti soltanto natura endoprocedimentale.
Sotto altro profilo l’eventuale provvedimento di riesame dell’Amministrazione, attivato con la richiesta di un nuovo parere al Comitato di Verifica, risulta lesivo dell’art. 21 nonies della legge 241/90. La norma attribuisce infatti alla P.A. il potere di intervenire in autotutela, annullando una propria precedente deliberazione, ove vertente su quelli che tecnicamente vengono definiti “interessi pretensivi”, solo se concorrono le seguenti circostanze: a) profili ab origine di illegittimità dell’atto adottato; b) ragioni di interesse pubblico; c) termine ragionevole indicato in diciotto mesi dal rilascio del primo provvedimento; d) rilevanza della posizione vantata dal destinatario e dai controinteressati.
La mancanza, anche di uno solo dei requisiti indicati, rende illegittimo il provvedimento di riesame, e, nel caso di specie, certamente non sussistevano né il requisito sub a), né quello sub c).
Infine, l’aver omesso qualunque comunicazione all’interessato sull’avvio di un vero e proprio procedimento amministrativo in autotutela ha precluso qualunque contraddittorio con lo stesso, sfociando nella violazione degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/1990.
Il giudizio avanti alla Corte dei Conti e la sentenza n. 184/2021
A fronte del diniego espresso dall’INPS al riconoscimento della PPO, questo Studio Legale ha incardinato un giudizio avanti alla Corte dei Conti competente affinché fosse accertata ex novo l’interdipendenza da causa di servizio dell’infermità “disco artrosi cervicale diffusa nel territorio da C4 a C7 in paziente con sofferenza cronica radicolare di C6”, con la pregressa affezione già riconosciuta causa di servizio e fosse conseguentemente riconosciuto il diritto del carabiniere al trattamento di pensione privilegiata ordinaria.
Nel corso della causa la Corte dei Conti richiedeva il parere della Commissione Medico Legale regionale in ordine alla sussistenza della condizione di interdipendenza tra le due patologie predette, alla relativa data di decorrenza ed all’eventuale ascrivibilità tabellare.
A seguito di visita diretta del ricorrente e dall’esame della documentazione sanitaria e di servizio, la CML dichiarava sussistente l’incidenza, in via derivata, del servizio prestato nel manifestarsi della nuova patologia a carico del tratto cervicale, e riteneva che il complesso delle infermità riconosciute interdipendenti “trovino congruo ristoro con riconoscimento di 8^ ctg in Tabella A a far data dal 15.12.2015”.
Nel motivare la sentenza la Corte parte dall’analisi dell’art. 64 del TU 1092/1973 in virtù del quale il dipendente statale (con le distinzioni derivanti dall’art. 6 Legge 214/2011) ha diritto alla pensione privilegiata qualora abbia subito menomazioni dell’integrità personale delle quali i fatti di servizio siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. Evidenzia, quindi, come “la dizione utilizzata dal legislatore (concausa rilevante a fini pensionistici) induce a ritenere fattore “determinante” quel fatto che da solo condizioni l’avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l’effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa – fisica o intellettuale che sia – esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie.”
Partendo da tali presupposti normativi e giurisprudenziali, valutata la documentazione in atti, acquisito il parere della CML regionale e acclarato che nessuna controdeduzione avverso il suddetto parere era pervenuta dall’INPS, la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia pronunciava la sentenza n. 184/2021 con l’accoglimento delle richieste del nostro assistito.
La sentenza è passata in giudicato ed il nostro assistito è oggi titolare di pensione privilegiata di VIII Categoria.
Conclusioni
Per quanto la vicenda sopra brevemente riportata risulti certamente peculiare, molto frequenti sono i casi in cui insorgono difficoltà nel percorso per il riconoscimento della pensione privilegiata, a partire dal momento iniziale, quello dell’accertamento della sussistenza della causa di servizio rispetto alla infermità/menomazione contratta.
L’accertamento della causa di servizio, lo ricordiamo, è presupposto per l’attribuzione di numerosi benefici, non solo pensionistici, di seguito si ricordano i principali:
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Rimborso spese di cura, degenza e per eventuali protesi;
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Fruizione delle cure termali
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Incremento stipendiale annuo in ragione della tabella di ascrivibilità della menomazione
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Equo Indennizzo
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Pensione Privilegiata una volta risolto il rapporto di lavoro
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Possibilità di permanere in servizio quale invalido per causa di servizio (DPR 738/1981)
Il nostro studio collabora con medico-legali capaci di assistere il personale sin dall’origine del percorso e può intervenire, come accaduto nella vicenda sopra ricordata (all’epoca con l’ausilio della compianta dott.ssa Lucia Astore), qualora insorgano impreviste difficoltà lungo il cammino verso il riconoscimento dei propri diritti.
Il nuovo medico legale referente per il Centro Italia (Toscana-Umbria) riceve su appuntamento presso il nostro Studio una volta al mese ed è altresì disponibile al rilascio di consulenze e pareri previo esame e studio della documentazione medica e di servizio anche tramite e-mail.
Per info scrivere a chessapensionimilitari@gmail.com.
Sentenza 184/2021 C.C.Friuli Venezia Giulia
Arezzo – 10 Gennaio 2022
Avv. Chiara Chessa e Avv. Eleonora Barbini
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