15 - 12
2022
TFS e 6 SCATTI > TUTTI GLI ARTICOLI
QUESTO ARTICOLO RIGUARDA IL PERSONALE POLIZIA di STATO, CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA e POLIZIA PENITENZIARIA
È ormai ufficiale, la tematica del mancato computo dei sei scatti stipendiali in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio per il personale cessato a domanda ( con 55 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva) sarà oggetto di decisione innanzi al Consiglio di Stato nel mese di marzo 2023.
Slitta pertanto al nuovo anno l’attesa pronuncia del Giudice di Appello, che si troverà a dover decidere le sorti, a quanto pare, di almeno 36 giudizi di appello.
Dopo la prima sentenza n. 1231/2019 pubblicata il 22.02.2019 che ha dato il via all’attuale contenzioso e confortati dalle più recenti pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nell’estate del 2022, questa decisione è ovviamente molto attesa.
Ricordiamo che la materia è disciplinata dall’art. 6bis del D.L. 387/1987 e dall’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare che alla precedente disposizione rinvia e tale beneficio si distingue dall’applicazione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile previsti e disciplinati, oltre che dal suddetto art. 6bis D.L. 387/1997, dall’art. 4 del D. Lgs 165/1997 e dall’art. 1863 del Codice dell’Ordinamento Militare.
Uno dei nodi oggetto di discussione sarà presumibilmente costituito dalla considerazione decadenziale o meno, del termine del 30 giugno, ovvero se l’applicazione dei sei scatti al TFS debba avvenire anche qualora la domanda di collocamento in quiescenza sia stata presentata oltre il termine del 30 giugno dell’anno in cui sono maturate le anzianità anagrafiche e di servizio richieste dalla norma.
Si auspica una piena conferma di quanto già statuito dal Consiglio di Stato nel 2019 e dal C.G.A per la Regione Siciliana ad Agosto 2022, che sul punto testualmente hanno affermato: “l’ambiguità della disposizione non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. di Stato, sentenza n. 1231/2019 pubblicata il 22.02.2019).
Si evidenzia che il mancato computo dei sei scatti nella liquidazione dell’indennità di buonuscita comporta un danno per il pensionato, secondo una stima, ovviamente generale e soggetta ad oscillazioni in ragione delle peculiarità di ogni singolo caso, in una forbice compresa tra i 5.000,00 e i 10.000,00 euro lordi.
I nostri assistiti hanno già un’idea di quello che sarà in concreto il beneficio economico dell’inclusione dei 6 scatti nel calcolo del TFS, se anche tu prima di agire in giudizio vuoi prendere una decisione consapevole, oppure hai ottenuto una sentenza definitiva che ti riconosce il diritto al ricalcolo del TFS ma non sai esattamente che cosa aspettarti, contattaci via email all’indirizzo chessapensionimilitari@gmail.com o scrivi ai nostri partner dell’Associazione Difesa e Previdenza all’indirizzo email info@difesaeprevidenza.it .
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Arezzo – 15 Dicembre 2022
Avv. Chiara Chessa
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