Articolo 17 L. 724/94: i primi arresti giurisprudenziali

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ARTICOLO 17: i primi arresti giurisprudenziali


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA
IL PERSONALE ESERCITO ITALIANO, MARINA MILITARE E AERONAUTICA MILITARE

Esercito italianoE.I.
Marina militareM.M.
Aeronautica militareA.M.

Per il personale sottufficiale in congedo di Esercito, Marina e Aeronautica, il cui trattamento di pensione è calcolato con sistema retributivo o con sistema retributivo-contributivo pro rata per gli anni di servizio dal 1.01.2012 in poi, si sono registrate importanti novità giurisprudenziali sulla problematica, già evidenziata dal nostro studio qualche tempo fa, dell’errata applicazione delle aliquote di rendimento dal 1/01/1998 al congedo.

In particolar modo, come spesso accade, si stanno ormai delineando due opposti orientamenti in materia: si registrano infatti sentenze favorevoli alle ragioni dei ricorrenti innanzi alle Sezioni territoriali di Sicilia e Lazio, sentenze di diniego in Friuli Venezia Giulia e in Liguria.

Il problema affrontato dalle suddette sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti è se l’aliquota annua di rendimento applicabile ai sottufficiali di Esercito, Marina e Aeronautica per gli anni successivi al ventesimo di servizio fosse, nella disciplina previgente all’art. 17 L.724/1994, superiore al 2%. Nel caso in cui prima del 1994 l’aliquota fosse stata superiore al 2%, per effetto dell’art. 17 L 724/1994 l’aliquota doveva passare al 2% e non all’1,80% applicato dall’INPS.

La risposta delle Corti dei Conti Lazio e Sicilia a tale domanda è che ante 1994 ai sottufficiali dovesse essere applicata l’aliquota del 2,25%, in virtù del richiamo operato dall’art. 54 comma 6 DPR 1092-1973 alla Tabella 1 lettera B allegata allo stesso Decreto. In conseguenza di ciò l’aliquota corretta dal 1.01.1998 al 31.12.2011 è quella del 2% in ragione di quanto previso dall’art. 17 L. 724/1994 e non quella più bassa dell’1,80% .

Le Corti dei Conti della Liguria e del Friuli Venezia Giulia, invece, hanno accolto le tesi difensive dell’INPS e hanno ritenuto che l’aliquota applicabile ai sottufficiali ante 1994 fosse quella dell’1,8% stabilita dall’art. 54 comma 2 DPR 1092-1973: partendo da tale assunto hanno respinto la richiesta dei ricorrenti di vedersi applicata l’aliquota del 2% per le anzianità di servizio maturate dal 1.1.1998 al 31.12.2011.

Pertanto appare evidente che, anche in questa vicenda giudiziaria, saranno dirimenti le decisioni che verranno assunte dalle Sezioni di Appello della Corte dei Conti sugli appelli promossi dall’Inps avverso le sentenze che riconoscono il diritto al ricalcolo in favore di detto personale, e sugli appelli che verranno promossi dai pensionati che si sono visti negare il diritto al ricalcolo.

Infatti se anche in secondo grado si svilupperanno due tesi contrapposte ( pro Inps e pro pensionati), la questione sarà rimessa alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti come già accaduto per l’applicazione dell’aliquota di cui al comma 1 dell’art. 54 DPR 1092-1973 norma che svolge un ruolo essenziale nel sistema pensionistico del comparto difesa e sicurezza tanto da essere al centro anche di questa nuova vicenda giudiziaria.

Ricordiamo a chi ci legge che lo Studio Legale Associato C.B.C. e l’Associazione Difesa e Previdenza sono a disposizione di tutti i sottufficiali di Esercito, Marina e Aeronautica in pensione con sistema retributivo interessati dalla problematica in esame.

Vi invitiamo alla lettura delle sentenze n. 38/2023 della Corte dei Conti Liguria e n. 550/2022 della Corte dei Conti Sicilia per comprendere gli orientamenti contrapposti che si stanno delineando in materia.


LE SENTENZE

La Sentenza della
CORTE DEI CONTI REGIONE SICILIANA

LEGGI

La Sentenza della
CORTE DEI CONTI LIGURIA

LEGGI


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Arezzo – 11 Maggio 2023

Avv. Eleonora Barbini – Avv. Chiara Chessa

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