MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE: NOVITÀ DAL TAR FVG

MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE: NOVITÀ DAL TAR FVG
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SENTENZE: Monetizzazione Ferie non Godute


L’articolo interessa:

Vigili del FuocoVV. F.
corpo firestadele dello StatoC.F.S.
carabinieriC.C.
guardia di finanzaG.D.F.
Esercito italianoE.I.
Marina militareM.M.
Aeronautica militareA.M.
Polizia di StatoP.S.
Polizia PenitenziariaP.P.

Con la sentenza n. 19/2025 pubblicata il 13 gennaio 2025, il TAR Friuli-Venezia Giulia ha deciso in punto di monetizzazione delle ferie non godute da parte di un militare della Guardia di Finanza in congedo per riforma, accogliendo il ricorso da questi promosso e annullando il provvedimento di diniego del MEF.

Il giudizio originava dall’impugnazione, da parte del militare, del provvedimento con cui il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) aveva parzialmente respinto la richiesta di riconoscimento dell’indennità sostitutiva per ferie maturate e non fruite precedentemente al suo collocamento in aspettativa per infermità.

Secondo l’Amministrazione, tale mancata fruizione sarebbe stata riconducibile alla volontà del lavoratore, che non aveva presentato apposita istanza per usufruire dei giorni maturati prima del collocamento in aspettativa.

Secondo il Ministero, infatti, il finanziere prima di mettersi in aspettativa, avrebbe dovuto godere di tutte le ferie rimanenti, pena la decadenza da tale diritto.

A sostegno delle proprie ragioni il MEF ha richiamato la normativa vigente, ossia l’art. 905, co. 2, del d.lgs. n. 66/2010 che così dispone: “prima del collocamento in aspettativa per infermità sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti” in combinato con l’art. 5, co. 8, del D.L. n. 95/2012 a tenore del quale: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, […], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.

Il TAR, tuttavia, in adesione alla pronuncia della Corte di Giustizia UE nella causa C-218/22, ha statuito che: “il rispetto dei principi eurounitari limita l’operare del divieto di monetizzazione delle ferie non godute ai soli casi in cui il datore di lavoro abbia assolto all’obbligo di sollecitare il dipendente a godere dei giorni di licenza ordinaria maturati (in particolare, nel caso di specie, prima di fruire dell’aspettativa), rendendolo edotto delle conseguenze della mancata fruizione, così che quest’ultima possa essere effettivamente qualificata come imputabile esclusivamente alla volontà del lavoratore” (in questi precisi termini, T.A.R. Sicilia, Palermo, sentenza n. 3224/2024).

Il punto di novità della sentenza dunque risiede nell’affermazione del diritto del lavoratore a ricevere un’informazione precisa e trasparente da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro circa le conseguenze derivanti dalla mancata fruizione delle ferie.

Informativa che, nel caso esaminato dal TAR Friuli-Venezia Giulia, non vi è stata e di cui non è stata data prova in giudizio.

Il TAR allineandosi alla pronuncia del giudice europeo ha dunque chiarito che la parte datoriale è tenuta non solo a garantire che il lavoratore sia posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto a godere delle ferie annuali retribuite, ma deve altresì renderlo edotto tempestivamente e accuratamente delle conseguenze della mancata fruizione. Tale obbligo si estende anche alla necessità di sollecitare formalmente il lavoratore a godere dei giorni maturati.

Pertanto si può affermare che il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi laddove il lavoratore non abbia potuto beneficiare di tale diritto per mancanza di una specifica informazione da parte del datore di lavoro.

In conclusione, la decisione rafforza l’importanza del rispetto da parte della PA dei principi di diritto interni e dell’Unione Europea, con la consapevolezza che in caso di violazione l’unica strada percorribile è quella di rivolgersi al Giudice Amministrativo.


Arezzo – 12 Febbraio 2025

Avv. Chiara Chessa
Avv. Eleonora Barbini

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