ART 54 comma 1 TU 1092/73 – LE PIÙ RECENTI SENTENZE OTTENUTE DAL NOSTRO STUDIO –

ART 54 comma 1 TU 1092/73 – LE PIÙ RECENTI SENTENZE OTTENUTE DAL NOSTRO STUDIO –
No Comment

Ultime Sentenze Primo Grado – Articolo 54

Il problema dell’applicazione ai militari dell’art 54 comma 1, in luogo dell’art 44 del TU 1092/1973, continua ad essere oggetto di provvedimenti giudiziari da parte del Giudice delle Pensioni, con esiti attualmente confortanti, in quanto uniformi e concordi nel riconoscere le ragioni dei nostri ricorrenti.

Tant’è che ad oggi alcune sezioni territoriali di prime cure ritengono ormai consolidato e non sovvertibile l’orientamento positivo di riconoscimento del diritto dei ricorrenti a vedersi ricalcolare il proprio trattamento pensionistico nella parte soggetta al calcolo retributivo con l’aliquota del 44% ai sensi e per gli effetti di cui all’art 54 comma 1 dpr 1092/73.-

In tal senso si pongono le più recenti pronunce ottenute dal nostro Studio innanzi alla Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia con la sentenza n° 109/2018 depositata in segreteria il 12/12/2018 (e prima ancora con la sentenza n° 67/2018), innanzi alla Corte dei Conti Umbria con la sentenza n°95/2018 depositata il 18/12/2018 con il duplice accoglimento delle due questioni giuridiche del ricalcolo delle aliquote in quota retributiva e del moltiplicatore, e in questi giorni la sentenza n° 9/2019 depositata lo scorso 22 gennaio dalla Corte dei Conti Liguria.

Si consiglia come sempre di richiedere copia della propria determina di pensione all’Inps per procedere alle opportune verifiche.

In primis verificare quale aliquota sia stata applicata nel prospetto di liquidazione Inps al Quadro I “Servizio Utile Arrotondato a)+b)” e al Quadro II “Coefficiente Tab. A”.

Qualora si riscontri, da un attento esame del decreto di pensione l’applicazione dell’aliquota al 35% anziché al 44% occorre inviare alla sede Inps territorialmente competente una lettera raccomandata a/r contenente una diffida affinché l’Istituto proceda al ricalcolo del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 T.U. 1092/1973.
In difetto di risposta nei termini di legge, in caso di rigetto della domanda con missiva da parte dell’Inps è necessario promuovere ricorso alla Corte dei Conti territorialmente competente.-

Arezzo – 25 Gennaio 2019

Avv. Chiara Chessa

© Copyright "Studio Legale Associato C.B.C. di Chessa-Barbini-Chessa"

Per Informazioni e Ricorsi

Contattare Avvocato Guido Chessa
Viale Michelangelo, 26 52100 Arezzo
Telefono Segreteria: 371 18 91 856
Fax: 0575 35 49 91

chessapensionimilitari@gmail.com


Contatti:

Avvocato Guido Chessa

Avvocato Chiara Chessa

Avvocato Eleonora Barbini

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.