Effetti del Decreto Legge “Cura Italia” sui giudizi pensionistici
in corso davanti alla Corte dei Conti

Effetti del Decreto Legge “Cura Italia” sui giudizi pensionistici<br/>in corso davanti alla Corte dei Conti
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Effetti del Decreto Legge "Cura Italia" sui giudizi pensionistici in corso davanti alla Corte dei Conti


Coronavirus e Giudizi pensionistici pendenti innanzi alla Corte dei Conti


Con il Decreto Legge del 17 Marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17-03-2020), sono state approntate misure con importanti riflessi sui giudizi pensionistici in corso innanzi alla Corte dei Conti.
 

Vale la pena ricordare, in questo contesto, che è l’art. 85 a prevedere "Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile".
 

Passiamo ad analizzare brevemente i principali effetti della normativa adottata in via d’urgenza dal Governo.
 

L’art. 85, anche attraverso il rinvio ai precedenti articoli 83 e 84 del medesimo decreto, dispone:

1) il rinvio d’ufficio di tutte le udienze fissate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 a data successiva rispetto a quest’ultima;

2) la sospensione del «decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto» e «in genere tutti i termini procedurali» nel medesimo intervallo temporale (dal 9 marzo al 15 aprile).

3) l’adozione nel periodo compreso tra 8.03.2020 e 30.06.2020, ad opera dei vertici istituzionali e degli uffici territoriali e centrali della Corte dei Conti, di misure organizzative anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute. Tali misure potranno comportare la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici, la riduzione dell’orario di apertura degli stessi, l’adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze; la previsione dello svolgimento delle udienze da remoto.
 

4) che le controversie pensionistiche fissate per la trattazione successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, vengano decise allo stato degli atti, con facoltà delle parti di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
 

Articolo 85 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.

  2. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, sentita l’autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell’ordine degli avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.

  3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o piu’ delle seguenti misure:

    1. La limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

    2. La limitazione, sentito il dirigente competente, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

    3. La predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

    4. L’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;

    5. La previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione all’udienza ovvero all’adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all’interno del verbale, consenta l’effettiva partecipazione degli interessati;

    6. Il rinvio d’ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

  4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.

  5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.

  6. Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell’ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.

  7. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

  8. È abrogato l’articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Nei prossimi giorni pubblicheremo i provvedimenti di rinvio
delle udienze comunicati a mezzo PEC e adottati


COVID-19 – Articolo 14 Aprile 2020

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Arezzo – 23 MARZO 2020

Avv. Chiara Chessa e Avv. Eleonora Barbini

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