Agli scatti stipendiali per infermità non si applica il blocco stipendiale

ARTICOLO 1801 COM > TUTTI GLI ARTICOLI

ARTICOLO 1801 COM: la prima declaratoria di incostituzionalità  dell’articolo 9 commi 1 e 21 del Decreto Legge 78/2010


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO

corpo firestadele dello StatoC.F.S.
carabinieriC.C.
guardia di finanzaG.D.F.
Esercito italianoE.I.
Marina militareM.M.
Aeronautica militareA.M.
Polizia di StatoP.S.
Polizia PenitenziariaP.P.

La prima declaratoria di incostituzionalità dell’art. 9 commi 1 e 21 del D.L. 78/2010

Tutti gli appartenenti alle forze di polizia e alle forze armate a cui non sono stati attribuiti gli scatti stipendiali per infermità di cui all’art. 1801 C.O.M. per la vigenza del blocco stipendiale sono interessati dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale N. 207/2024.

Con tale pronuncia la Corte Costituzionale, che in precedenza aveva respinto tutte le censure mosse alla cd. normativa sul blocco stipendiale, chiarisce i confini entro cui il predetto blocco stipendiale è costituzionalmente legittimo.

Leggi l’Articolo »
No Comment
No Comment
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.